INTER NOS Band, Italy



vai a pagina 3: ENGLISH VERSION
torna a pagina 1: HOMEPAGE

B U R O C R A Z I A


In questa pagina ci sono alcuni articoli che riguardano l'ENPALS, con relativi commenti; in coda, una sentenza del Tribunale di Trento affronta il problema del presunto obbligo, per i musicisti amatoriali, di essere iscritti all'ENPALS.
Avvertenze:
- la pagina è lunga.
- gli articoli sono estratti, talvolta parzialmente ma senza modifiche nel testo, dai siti di volta in volta indicati; per verifiche, visionate i siti in questione; alcuni documenti sono datati, per cui qualcosa potrebbe essere cambiato dall'epoca della prima pubblicazione: in particolare, dopo le novità legislative del gennaio 2007, tutto quanto qui riportato potrebbe essere declassato a mera testimonianza storica di "come eravamo"; non si garantisce neppure la correttezza delle informazioni riportate nei singoli articoli, dunque ognuno dei lettori si regoli come crede.
Notizie recenti sono reperibili nei siti sotto indicati:
http://www.comune.torino.it/musicainpiemonte/consulenze/
http://pieromontanaro.iobloggo.com/archive.php?eid=837&y=2008&m=02
http://www.flashmusica.it/musicisti/tutor/pagina/13
http://www.esibirsi.it/ilmanualedellartista/
- non è stato chiesto, da me, alcun permesso a chicchessia: se alcuni autori vogliono che il loro articolo sia tolto da questo sito, provvederò.

Buona lettura.


CLAUDIO FAGGION



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dal sito www.rockit.it - 19.02.2002



RAPPORTI SIAE-ENPALS E RISVOLTI PRATICI


Recentemente SIAE ed ENPALS hanno stretto un accordo per migliorare i controlli sui lavoratori dello spettacolo. In particolare, l'Enpals (ente che si occupa dei contributi della pensione dei lavoratori dello spettacolo) ha delegato alla Siae il controllo del pagamento degli stessi contributi. Ciò ha generato un po' di problemi perché quasi tutte le band, fino ad ora, suonavano in nero... e infatti proprio il lavoro nero era l'obiettivo.
La situazione è dunque questa: ogni musicista, pagato o no, deve (per legge) avere una sua posizione Enpals e il suo datore di lavoro (il locale) deve prima assumerlo e richiedere un certificato che si chiama "agibilità" per poter farlo suonare nel locale. Questo è così -per legge- dal 1947.
L'apertura della posizione Enpals e la richiesta dell'agibilità sono pratiche burocratiche che dovrebbe fare il datore di lavoro (il locale), perchè per essere in regola il locale deve assumere chi suona con un contratto a termine. Così, pure la richiesta dell'agibilità e l'eventuale versamento dei contributi all'Enpals, qualora riceviate un compenso in denaro, sono pratiche che deve fare il datore di lavoro (il locale).
Questa -ripeto- è la legge dal 1947, ma solo ora rischia di essere messa in pratica in maniera massiccia dopo che lo stato ha delegato (legge finanziaria 2001 art. 79) alla SIAE il controllo di queste pratiche e la SIAE, come saprete, ha una fitta rete di ispettori già all'opera per controllare i borderau per i diritti d'autore.
Adesso, quindi, la SIAE che riceve i borderau compilati dai musicisti per incassare i diritti d'autore può controllare se quelle persone che hanno firmato il borderau sono dei lavoratori regolarmente iscritti all'Enpals (quindi assunti dal locale) e che pagano i contributi, e qualora trovino un'incongruenza la possono segnalare all'Enpals, che potrebbe procedere contro il locale per evasione contributiva.
Questi controlli sono stati istituiti con l'obiettivo di far venire alla luce il lavoro nero e di regolarizzarlo, ma ciò ha in realtà scosso il mondo dello spettacolo, in special modo quello indipendente che è probabilmente il meno in regola e sicuramente il più povero.
Il problema risiede nel comportamento dei locali, che tendono a non voler assumere e a non voler occuparsi della contribuzione dei dipendenti nè delle richieste di agibilità per i concerti, e anzi richiedono ai musicisti stessi di essere loro in regola con l'Enpals e di procurare l'agibilità per la data del concerto.
Questo atteggiamento comodo da parte dei locali costringe le band a sbrogliare la matassa da soli. Proprio per questo, nell'ottica che i locali non assumono, ma chiedono ai musicisti di mettersi in regola, abbiamo scritto questa FAQ e stretto una collaborazione con una società che si occupa di contribuzione Enpals. La società si chiama PAD srl e attraverso Rockit si può accedere alle loro prestazioni a tariffe molto scontate.



Alle domande risponde Adriana Addante, consulente del lavoro di PAD GROUP-agibilità, società che si occupa di contribuzione Enpals per i lavoratori dello spettacolo.

Cosa è l'ENPALS?
-- E' l'ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, cioè è l'ente che ha il compito di "tutelare" ai fini pensionistici i lavoratori dello spettacolo. Esiste dal 1947. Il sito è: http://www.enpals.it/ (ma per ora non c'è niente).

Cosa è l'AGIBILITA'?
-- E' una certificazione obbligatoria che tutti gli operatori dello spettacolo devono richiedere all'Ente ogni qualvolta utilizzano personale artistico sia se le prestazioni artistiche sono retribuite o no.

Come ci si iscrive all'ENPALS?
-- Per le iscrizioni che riguardano una posizione personale, bisogna andare agli uffici dell'Enpals della propria città, muniti di un documento di identità e sottoscrivendo un modello di richiesta. Se nella vostra città non avete un ufficio Enpals, potete andare allo sportello SIAE più vicino. L'iscrizione Enpals comporta l'apertura di una posizione di lavoratore dello spettacolo.

Quanto costa iscriversi all'ENPALS?
-- L'iscrizione all'Enpals è gratuita, basta andare all'ufficio Enpals della propria città. Se non c'è un ufficio Enpals nella vostra città potete recarvi allo sportello SIAE più vicino.

Come si gestisce la contribuzione?
-- Le imprese operanti nel settore dello spettacolo sono tenute a versare i contributi obbligatori sulla base delle retribuzioni dichiarate all'atto dell'assunzione, assolvendo tutta una serie di adempimenti burocratici ed amministrativi, avvalendosi di consulenti esperti in materia.
In breve: la contribuzione è, di fatto, impensabile farsela da soli.

E' obbligatorio essere iscritti all'ENPALS per suonare? Anche se suono gratis?
-- SI. Perché va richiesto (obbligatoriamente) il certificato di agibilità anche quando la natura del rapporto di lavoro è di tipo amatoriale (gratuito) o dilettantistico. Per queste ultime prestazioni l'unica agevolazione è che non sono dovuti i contributi obbligatori per assenza di retribuzioni dichiarate.

Dunque se la prestazione è gratuita i contributi non sono dovuti. Potete spiegare meglio come funziona? Si fa un contratto normale con compenso = zero?
-- Se un artista presta la sua opera senza percepire denaro è comunque necessario darne comunicazione all'ENPALS. Esiste un modello nel quale il datore di lavoro (il locale) dichiara che il lavoratore (il musicista) presta la sua opera gratuitamente e un modello, da allegare al primo, nel quale l'artista dichiara che non percepisce soldi. Questi due modelli sostituiscono il contratto di lavoro a tempo determinato che regola invece qualsiasi rapporto tra società e artista/lavoratore.

Di chi è la responsabilità se non sono in regola?
-- La responsabilità è del datore di lavoro, cioè del locale e dell'organizzatore del concerto.

Come faccio a mettermi in regola?
-- Non sei obbligato ad avere un'agibilità, dato che le tue prestazioni sono di natura subordinata. L'onere, infatti, è in capo all'organizzatore. Qualora ti venga richiesta una gestione autonoma, o costituisci una tua impresa che ti rappresenti o aderisci a strutture idonee ad offrirti il servizio.

E' vero che quando si suona in un locale è solo il locale a dover essere in regola con l'ENPALS? Ossia, i musicisti delle bands sono solamente tenuti ad essere iscritti all'ufficio di collocamento in qualità di musicisti?
-- VERISSIMO! Le vostre prestazioni artistiche, professionali (=pagate) o amatoriali (=gratuite), fatte in pubblico, sono di natura subordinata dal punto di vista previdenziale. In poche parole: nella giornata del concerto risulterete assunti dal locale con un contratto di lavoro a tempo determinato. Se il locale non vi assume, ma esige il nullaosta di agibilità, dovrete costituire una società che vi rappresenti e quindi andare a fare le pratiche da soli (ci vuole comunque una buona consulenza), oppure potete appoggiarvi a strutture in grado di fornirvi il servizio nel modo più corretto.

Ai fini pensionistici cosa succede? Con il regolare versamento dei contributi ho davvero diritto alla pensione?
-- Essendo il lavoro dello spettacolo un lavoro saltuario per definizione, soprattutto per coloro che non collaborano con strutture come i Teatri Stabili o la RAI, non esiste un tetto minimo di contributi annuali ma ad ogni 180 versamenti corrisponde 1 ANNO CONTRIBUTIVO, questi 180 versamenti possono essere accumulati nel corso di più anni. Tra l'altro questo anno contributivo è cumulabile con altre pensioni (se fate anche un altro lavoro e pagate i contributi per la pensione).

Ma se non faccio 180 concerti in tutta la mia vita, i contributi versati li perdo?
-- No. I contributi versati al fondo di previdenza ENPALS sono ricongiungibili con altri fondi pensionistici.

L'agibilità viene concessa per mese o per ogni singola serata?
-- L'agibilità può essere concessa per uno o più giorni, per un mese o più mesi, per semestre o per un anno. L'agibilità viene concessa all'impresa regolarmente immatricolata ai fini ENPALS, per la durata oggetto di rappresentazioni artistiche.

A proposito della SIAE: la SIAE che diritti e doveri ha a seguito della convenzione con l'ENPALS?
-- A seguito della convenzione con l'ENPALS la SIAE si è fatta carico di supportare l'ente previdenziale per alcune parti burocratiche, come ad esempio le iscrizioni e la consegna dei libretti. Inoltre ha assunto la specifica funzione di CONTROLLORE ossia i funzionari SIAE possono verificare che l'agibilità di un gruppo o di una compagnia o di un artista o di un tecnico sia in regola. In caso di irregolarità è tenuta a darne comunicazione all'ENPALS ma in nessun caso può prendere provvedimenti diretti tipo la sospensione dello spettacolo o qualche sanzione di tipo economico.

Siamo in un gruppo di 5 persone, basta che uno sia registrato all'ENPALS?
-- No, dovete esserlo tutti e 5 perché l'Enpals riguarda la previdenza, cioè il versamento dei contributi ai fini pensionistici. Per cui, 5 persone, 5 pensioni, 5 iscritti.

Ci sono cooperative, associazioni e società che offrono servizi di contribuzione Enpals e richieste di agibilità a cifre impensabili per le band amatoriali che fanno poche date all'anno. Costa così tanto? Ne vale la pena?
-- Bisogna stare attenti, in giro si vedono cifre che oscillano dalle 500 al milione di lire all'anno (a persona), bisogna prestare attenzione perché molte di queste società/cooperative/associazioni sono improvvisate e in materia di contribuzione non è facile fare le cose per bene. Bisogna quindi assicurarsi che i servizi offerti vengano svolti in maniera corretta. Sostanzialmente queste società assumono voi e si occupano dell'agibilità e del versamento dei vostri contributi. Così che il locale non vi deve più assumere, e paga direttamente la società che invece vi ha assunto, a cui voi vi siete iscritti. Rockit ha stretto una collaborazione con una di queste società, questa collaborazione ci permette di offrire, a tutti gli utenti di Rockit che vogliono mettersi in regola, delle tariffe agevolate per la gestione delle richieste di agibilità, della fatturazione e del versamento dei contributi, per vedere le tariffe (i prezzi sono minori di quelli accennati), iscrivervi e chiedere maggiori informazioni seguite questo link: http://www.rockit.it/agibilita.

E' comunque necessaria l'iscrizione SIAE? L'ENPALS protegge i brani prodotti?
-- L'ENPALS è un ente di previdenza obbligatorio e tutela l'artista da un punto di vista contributivo. La SIAE invece tutela i diritti d'autore. E' quindi solo la SIAE che tutela i brani e non l'ENPALS. L'iscrizione SIAE non è obbligatoria. L'iscrizione ENPALS invece lo è, anche se suonate a livello amatoriale. Ci si può divertire tra amici solo in privato. Se invece si suona davanti ad un pubblico, anche gratis, bisogna avere il certificato di agibilità. Unica agevolazione: non si pagano i contributi.

Suonando dovrei avere una posizione Enpals da "segnalare" ai locali, ma posso avvalermi di questa posizione anche per "fatturare" dei saltuari lavori fatti semplicemente come fonico?
-- Se fai il fonico per una struttura che possiede già una propria agibilità allora puoi rientrare nella loro e diventare, per quel periodo di lavoro, loro dipendente. Se invece necessita la tua agibilità, puoi usufruire di quella da musicista segnalando però il cambio di posizione (il fonico ha tabelle diverse dal musicista).

Sono un lavoratore dipendente pubblico, non nel settore dello spettacolo. Ho quindi già un rapporto contributivo con un Ente diverso dall'ENPALS (ovvero INADEL/CPDEL). Faccio musica per passione e mi capita qualche ingaggio. Posso emettere semplicemente una nota di collaborazione occasionale (che regolarizza la questione da un punto di vista fiscale) e ignorare l'ENPALS oppure, nonostante l'occasionalità (vera!), sono costretto ad aprire un'ulteriore situazione previdenziale?
-- Se pur occasionale, la tua prestazione è soggetta ad ENPALS. Puoi emettere semplicemente una nota di collaborazione così come hai sempre fatto. La responsabilità è a carico del sostituto di imposta (impresa, organizzatore, locale), a meno che il locale non imponga a te una gestione autonoma (molti locali fanno suonare solo band in possesso di agibilità).

E' possibile dichiarando di suonare gratuitamente evitare il problema dell'Enpals appellandosi alla libertà di espressione?
-- No, non è possibile in quanto l'agibilità è obbligatoria per tutti coloro che si esibiscono in pubblico (anche gratuitamente). Unico vantaggio: essendo una prestazione non retribuita non si incorre nell'onere del versamento contributivo.

E' vero che per ogni incasso devo versare il 72.7% del compenso della serata?
-- No. Le percentuali da versare all'Enpals sono: 32,70% (per gli iscritti all'Enpals dopo il 1995) di cui il 23,81% a carico dell'impresa e 8,89% a carico dell'artista, oppure 30,14% (per gli iscritti prima del 1995) di cui il 20,04% a carico dell'impresa e 10,10% a carico dell'artista. Va poi versato all'INPS il 0,46% a carico dell'impresa (con un massimale di paga giornaliera pari a 130.000 lire) e all'INAIL il 3,10% a carico dell'impresa (tasso variabile in funzione della voce di rischio). La somma totale, quindi, arriva al massimo al 36,26% (32,70+3,10+0,46=36,26). Questo se vieni pagato. Oltre ai suddetti oneri contributivi l'impresa è tenuta all'atto del pagamento delle prestazioni ad operare una ritenuta fiscale la cui percentuale è variabile in funzione del reddito da te prodotto e certificare detti compensi a fine anno con una dichiarazione unica (modello CUD). Chiunque utilizza personale artistico ha l'obbligo, quale sostituto d'imposta, ad avere una posizione aziendale ai fini ENPALS, INPS, INAIL.

Avrei altre domande e chiarimenti, a chi le faccio?
-- Se hai altre domande, puoi rivolgerti ad agibilita@rockit.it.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Dal sito www.noemalab.com - febbraio 2002



Nuovi poteri ai funzionari SIAE

di Alessia Maria Michela Giurdanella


Di recente è stata stipulata una convenzione tra i due grossi enti che gestiscono il settore dello spettacolo in Italia: SIAE e ENPALS.
Questa convenzione nasce dal fatto che tali enti sono dotati di strutture alquanto differenti: la SIAE ha uffici sparsi in tutta la nazione e svolge una attività capillarmente diffusa; al contrario, l'ENPALS non è dotata di una struttura istituzionale altrettanto ampia.
La nuove Legge Finanziaria per l'anno 2001 (l.288 del 23.12.2000) ha legalizzato questa convenzione, la quale era già stata contratta dai due enti nell'ottobre del 2000, allo scopo di un maggiore controllo sul lavoro sommerso (cd. lavoro nero).
In pratica, l'ENPALS conferisce alla SIAE il potere di acquisire tutte le informazioni (prima di competenza esclusiva ENPALS) riguardanti gli obblighi contributivi degli operatori dello spettacolo.
Purtroppo uno dei dati chiave che emergono dalla nuova normativa è quello riguardante la legalità di tali operatori, dovendo questi essere in regola con entrambi i dettati previsti dai due enti in questione. Il problema sorge, in particolar modo, per gli esercenti, i cosiddetti datori di lavoro.
In precedenza, la SIAE poteva solamente vigilare e controllare i pagamenti dei diritti d'autore e dell'IVA Spettacolo. Ora, invece, tra le attribuzioni dei funzionari SIAE rientrano anche quelle che un tempo spettavano ai soli controllori ENPALS, ovvero: in sede di controllo d'ufficio e nel corso dei sopralluoghi, competerà anche alla SIAE l'esame della documentazione relativa agli obblighi dichiarativi delle imprese di spettacolo (natura, modalità e periodo dell'attività spettacolistica e correttezza dell'assunzione dell'artista).
Va però precisato che il potere di controllo degli addetti SIAE si limita alla semplice segnalazione all'ENPALS delle irregolarità riscontrate. Gli accertatori non possono assolutamente impedire o far sospendere alcun tipo di esibizione e non possono elevare multe o sanzioni per violazione di obblighi contributivi. Tra l'altro, tali addetti devono essere dipendenti della SIAE a tempo indeterminato.
C'è di buono che, sulla base della suddetta convenzione, è stato stipulato un interessante accordo che permetterà agli uffici SIAE di svolgere i compiti burocratici riguardanti alcune pratiche ENPALS.
Gli sportelli SIAE, già da maggio, devono essere in grado di fornire ai propri associati la seguente modulistica: mod. U32, mod. 048, mod. 31/R, mod. 31/RC1.
Inoltre, dovranno:
- riconsegnare i modelli 051 debitamente compilati;
- dare istruzioni ed assistenza alla compilazione dei moduli sopra elencati;
- raccogliere e verificare i moduli compilati;
- riconsegnare i modelli entro 5 giorni.

A seconda di molti tra gli "addetti ai lavori", le regole imposte dall'ENPALS sarebbero in palese contrasto con gli artt. 1 e 4 della nostra Costituzione, mentre l'attività di riscossione dei proventi derivanti da diritto d'autore espletata dalla SIAE avverrebbe in violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza (artt. 89 e 90 del Trattato CE, recepito dall'art. 9 della l. 287/90).
E' in corso la raccolta di firme per una petizione indirizzata al Parlamento Europeo. Segnalo i siti di riferimento che contengono, in modo più specifico, le motivazioni a difesa dei giovani musicisti.
http://www.artheatre.it/varie/illeg_conv.asp
http://www.singsing.org/ospiti/enpals/



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Dal sito www.grandbaol.org - 25.02.2002


CHITARRE BOLLATE

EMANUELE MANDELLI


Chi fermerà la musica? Il 10 Ottobre 2000 è stata firmata in presenza dell'allora Ministro del Lavoro Cesare Salvi una convenzione fra SIAE ed ENPALS nella quale si dà mandato agli agenti SIAE di verificare il rispetto delle normative previdenziali ENPALS compreso il famigerato "certificato di agibilità", da sempre al centro di numerose polemiche. Ecco tutta la storia.

Ogni giorno in pausa pranzo scarico la posta nel PC. Qualche giorno fa mi arriva questa mail da un indirizzo che non conosco, inizio a leggere un po' distrattamente e mi si rizzano i capelli in testa.


"Oggetto: Ricorso al Parlamento Europeo nei confronti del Governo Italiano per violazioni alle norme relative alla promozione delle attività culturali, al diritto al lavoro ed alla libertà di espressione riguardanti il settore della musica.
Analizzando l'operato dei vari governi degli ultimi anni si può facilmente dedurre come questo settore sia stato dimenticato e lasciato in balia di leggi obsolete e di difficile interpretazione che di fatto impediscono il sereno e dignitoso svolgimento di questa attività.
Adesso che l'Italia fa parte dell'Unione Europea ci si aspetterebbe una politica in armonia con le direttive dell'Unione e invece notiamo che il nostro Governo ed in particolare il Ministero del Lavoro e delle Finanze continuano a praticare una politica fiscale che va contro l'occupazione e che danneggia chi vuole lavorare.
In data 10 Ottobre 2000 è stata firmata in presenza del Ministro del Lavoro Cesare Salvi una convenzione fra SIAE ed ENPALS nella quale si dà mandato agli agenti SIAE di verificare il rispetto delle normative previdenziali ENPALS compreso il famigerato "certificato di agibilità", da sempre al centro di numerose polemiche.
Considerato il fatto che vi sono numerosi musicisti che non esercitano l'attività in modo abituale o che la esercitano con organici vari, diventa impossibile per questi avere l'agibilità alle condizioni di legge attuali.
A questo punto io vorrei fare alcune considerazioni in proposito, innanzitutto contestando la legittimità del "certificato di agibilità" e soprattutto gli adempimenti fiscali e burocratici che ne derivano. Il decreto legge n. 708/1947 prevede che chiunque effettua un intrattenimento musicale pubblico deve essere in possesso del "certificato di agibilità" ENPALS.
Per averlo, il musicista deve costituire società (srl, snc ecc..) in modo da risultare impresa dello spettacolo e versare i contributi previdenziali che poi verranno annotati sul libretto ENPALS personale (n.b. Il libretto personale non costituisce documento di agibilità come tanti credono!).
Qualora non sussista il carattere della continuità, l'ENPALS obbliga comunque a richiedere l'agibilità temporanea anche per una sola prestazione. Sarebbe come se un libero professionista che fa una prestazione occasionale debba tutte le volte recarsi all'INPS a richiedere il nulla osta per lavorare!
Da notare che l'agibilità non può essere concessa al singolo musicista, in questo caso egli dovrebbe essere assunto direttamente dal datore di lavoro.
Da qualche anno molti musicisti ricorrono anche alla costituzione di cooperative in modo da figurare come attività commerciale e di conseguenza godere di particolari trattamenti fiscali e contributivi; tuttavia sono sorti dei dubbi da parte dei ministeri competenti relativi in questo caso alla configurazione dell'attività del musicista che notoriamente non è a carattere commerciale.
In sostanza le cooperative verrebbero considerate una soluzione di comodo per pagare meno tasse. Da questi fatti possiamo notare quanto siano confuse e contraddittorie le norme in questione.
La legge, quindi, prevede che un musicista debba per forza far parte di un organico fisso senza contare la possibilità di collaborare con gruppi diversi magari costituiti in occasione di particolari eventi musicali! Infatti l'ENPALS nacque proprio per tutelare tutti quei lavoratori dello spettacolo che all'epoca (1947) risultavano assunti da enti e compagnie varie senza prevedere che in futuro sarebbero cambiate molte cose vista l'evoluzione della musica popolare grazie alla quale sono nati tanti piccoli gruppi (rock, jazz, blues e musica popolare in generale) o artisti singoli; l'ENPALS dopo tutti questi anni non si è mai posto il problema di come inquadrare questi soggetti lasciandoli praticamente in balia di una legge del 1947.
A mio avviso esiste in tutta la normativa ENPALS un grave vizio di forma; vale a dire che non è contemplato il caso in cui un musicista possa collaborare con diversi gruppi musicali in modo autonomo.
In questo caso, secondo l'ENPALS, egli dovrebbe far parte di più società o di una cooperativa per poter versare i contributi per le sue prestazioni, assurdità questa che non esiste in nessun paese al mondo!
Tengo a precisare che comunque l'appartenere ad una società o ad una cooperativa comporta dei costi di amministrazione che normalmente non possono essere sostenuti da chi fa poche prestazioni; bisogna tenere conto anche del fatto che l'attività del musicista non è da considerare abituale.
Tali norme valgono anche nel caso in cui dei musicisti si ritrovino in un locale pubblico per esibirsi in una jam session senza ricevere alcun compenso oppure in modo occasionale tra amici.
L'ENPALS infatti stabilisce che l'agibilità va richiesta anche nel caso di gratuità di prestazione d'opera.
Quindi, se per esempio io mi trovo in locale ed ho il mio strumento dentro la macchina, non posso in teoria nemmeno dilettarmi a suonare qualcosa per i miei amici perché questo è paradossalmente contro la legge.
Viene così violato, a mio avviso, il diritto fondamentale alla libertà di espressione dell'individuo sancito dalla Costituzione (art. 21).
La musica esiste in quanto ha la funzione di comunicare un certo tipo di messaggio all'interlocutore che lo recepisce (come del resto avviene con la letteratura, la pittura ecc...), come può il legislatore negare questa libertà di espressione?
In tutto il mondo non esistono normative del genere e tanto meno in Europa dove non sussistono tali impedimenti; inoltre i musicisti sono considerati a tutti gli effetti dei liberi professionisti che versano i contributi in modo autonomo come fanno tutte le altre categorie professionali e possono collaborare con chiunque.
Questo in virtù del fatto che l'attività del musicista non è a carattere commerciale ma a carattere atipico intermittente, vale a dire che il musicista può esercitare la professione sia in modo autonomo che subordinato (quando egli per esempio viene assunto da enti o compagnie che sono imprese di fatto).
Sarebbe come se per aprire un negozio si fosse obbligati a fare parte di una società o di una cooperativa con altri commercianti!
Il commerciante che lo desidera può consociarsi con altri ma comunque non è obbligato a farlo!
Altro problema spinoso è rappresentato dal carico fiscale al quale sono soggetti i lavoratori dello spettacolo.
Premesso per ipotesi il fatto che il musicista risulti un soggetto autonomo in condizioni di pagarsi tasse e contributi per conto proprio, se si ipotizza una prestazione retribuita 100.000 Lire, le imposte che vi gravano sono in linea di massima così ripartite:
-Contributo ENPALS 32,70%
-Ritenuta d'acconto IRPEF 20%
-Iva 20% (art.1 e 5 del Dpr 633/72)
Vale a dire che su 100.000 lire vengono pagate Lire 72.700 di imposte per un utile netto di Lire 27.300, alle quali vanno aggiunte l'IRAP e tutte le spese di contabilità.
Per poter sopravvivere un musicista dovrebbe in teoria richiedere compensi ben più elevati, ma di fatto questo significherebbe smettere di suonare nella maggior parte dei locali i quali non potrebbero sostenere costi così alti.
A fare musica saranno solamente quelle associazioni economicamente potenti mentre tutti gli altri soggetti privati saranno tagliati fuori.
Oggi, se si dovesse applicare la legge, sarebbe impossibile andare a suonare nei locali dove notoriamente le paghe sono modeste poiché vi è un bilancio già gravato da tasse esose che non permette ai gestori di aumentare le paghe dei gruppi musicali.
Come fanno oggi i musicisti ad essere in regola con leggi del genere che poi di fatto tutelano indirettamente chi lavora in nero?
Continuando in questo modo, signori governanti, non si favorisce né la promozione né lo sviluppo della cultura e questo contrasta apertamente con l'art. 9 della Costituzione. Inoltre viene leso in questo modo il principio del diritto al lavoro sancito dall'art. 4.
Fino ad oggi, come da copione ormai consolidato nella politica italiana, si è tirato a campare tollerando il fenomeno al fine di non creare ulteriori problemi alla categoria.
Tuttavia la questione è preoccupante in quanto da adesso sono possibili maggiori controlli da parte della SIAE che tramite il programma compilato può verificare se il gruppo musicale o il musicista siano in possesso del certificato di agibilità ed elevare di conseguenza le multe per chi non è in regola.
Il certificato di agibilità deve essere abolito in quanto il musicista è un lavoratore atipico di tipo intermittente ed in tal senso, per quanto riguarda i contributi previdenziali, deve poter effettuare i propri versamenti in modo totalmente autonomo!
Per attenersi a questa norma è sufficiente il possesso del solo libretto ENPALS eliminando così tutto quel marasma burocratico nel quale il musicista ed il datore di lavoro devono continuamente districarsi.
Alle varie richieste di un fisco più giusto per rilanciare la categoria, ovvero incentivare con sconti fiscali chi vuol fare musica, i vari governi hanno risposto non solo con un nulla di fatto ma aggravando ancora di più le cose.
Cito ad esempio la convenzione fra SIAE - ENPALS del 10/2000 e la convenzione SIAE - INPS del 12/2000 che consente alla SIAE di effettuare controlli anche per conto di tali enti che oggi sono colpevoli di questa situazione.
Tali convenzioni sono a mio avviso illegittime in quanto rivestono i funzionari della SIAE di un potere che gli dovrebbe essere conferito in base a regolari carriere (come previsto per tutti i funzionari dello Stato) e soprattutto perché approvate in modo antidemocratico da un consiglio che ha informato i suoi iscritti (la maggior parte contrari come risulta da varie interpellanze) a cose avvenute.
Farebbe bene la SIAE a tutelare di più chi fa musica invece di stipulare convenzioni capestro con enti fantasma che vanno a scapito della diffusione della cultura musicale.
L'abolizione dell'imposta sullo spettacolo del 16% sulla musica dal vivo si è dimostrata un provvedimento del tutto insufficiente che oltretutto in quanto non è quel 16% che impedisce a esercenti ed organizzatori di fare musica.
Varie proposte di legge giacciono dal 1996 nei tavoli del Parlamento senza essere state prese in seria considerazione, tutto questo mentre ci sono persone che hanno studiato per anni con tanto sacrificio che ora si vedono costrette a cessare il proprio lavoro.
A questo punto io faccio appello a tutti i musicisti affinché portino questa situazione a conoscenza del Parlamento Europeo con una petizione (sito internet http://europarl.it/petizione2.htm per eventuali chiarimenti) da inviare in carta libera al seguente indirizzo:
PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO L-2929 LUSSEMBURGO
al fine di avviare in sede europea eventuali procedimenti contro il Governo Italiano per violazione del diritto al lavoro, all'attività culturale ed alla libertà di espressione.
Si fa presente che in data 12 Dicembre 2000 la Commissione Petizioni ha dichiarato RICEVIBILE la petizione in tutti i suoi punti e che ha avviato l'iter per la discussione al Parlamento Europeo nonché la richiesta di acquisizione dei documenti presso i Ministeri italiani competenti.
E' molto importante a questo punto intensificare il numero delle petizioni inviate al fine di rendere il più evidente possibile l'importanza del problema."



RIASSUNTI E CONTI

Ora, riassumendo, per chi non ce l'avesse fatta a leggersi tutto e fosse saltato a pie' pari qui: lo stato Italiano ha deciso di far rispettare una legge datata 1947. Questa legge obbliga chi fa musica e si esibisce dal vivo, fosse anche nella bettola sotto casa a gratis per tre amici, ad iscriversi all'Enpals fondando una società e a richiedere il certificato di agibilità.
Ora allo stato attuale delle cose questa bega legale obbliga ogni gruppo a sfornare 500.000mila lire (258.23 Euro) per ogni componente del gruppo all'anno per poter suonare.
Facciamo un esempio, un gruppo discreto composto da quattro musicisti fa, quando gli va bene, 7/8 serate l'anno.
In media, quando va bene, un gruppo medio mette in tasca un diciamo 300.000 mila lire (154.94 Euro) a serata.
Un entrata annua di 2.400.000 di lire (1239.50 Euro) l'anno, una cifretta insomma.
Con l'applicazione delle norme ENPALS il suddetto gruppo dovrebbe sborsare 2.000.000 di lire l'anno di iscrizione (mi sono rotto di fare la conversione in euri).
Sui 2.400.000mila lire di entrate dovrebbe pagare 1.744.800mila lire di tasse. Dunque sono 3.744.800 di spesa all'anno, un guadagno di 2.400.000 per un passivo di 1.344.800 di lire.
168.100 lire di spesa per ogni serata...
ah ah ah ah
Questo in linea di massima semplificato e in un caso fortunato....
Praticamente la fine della musica locale.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Dal sito www.esseoesse.com - 25.02.2002


Finalmente avviata la revisione delle normative Enpals (agibilità etc.)

Roma 18 gennaio - Seconda riunione presso la dir. gen. dell'Enpals

(di Vittorio Di Menno)

Si ricorderà che, già nel corso del convegno del S.O.S., Sindacato Operatori Spettacolo, tenutosi il 31 aprile '01 presso il DISMA di Rimini, il Commissario straordinario dell'Enpals, dott. Gabriele Mori - allora appena insediato - nel corso del suo intervento, dichiarò pubblicamente la ferma intenzione di voler dare avvio ad una urgente revisione delle normative Enpals, obsolete e ormai lontane dalle effettive necessità dei propri assicurati: questo anche in considerazione della neonata convenzione con la Siae che nasceva appunto dalla volontà di recuperare, dal lavoro sommerso, quel grande settore dei musicisti, definiti "intermittenti", difficilmente inquadrabili con le attuali normative (n.d.r. per musicisti intermittenti s'intente tutti coloro che non hanno un impiego fisso: jazzisti, pianobaristi, concertisti non di fama, etc., anche del settore classico). Infatti e purtroppo è sotto gli occhi di tutti che la suddetta convenzione sta determinando una situazione a dir poco caotica, proprio in considerazione delle normative Enpals non applicabili. Ma, al di la delle polemiche che sorgono spontanee, è doveroso prendere atto che la strada delle riforme, annunciata in quell'incontro dal Dr. Mori, è ormai aperta. Un primo incontro ci fu il 16 luglio '01 e nel corso del quale il dott. Mori spiegò agli intervenuti che purtroppo la prima fase del suo lavoro e di quello dei dirigenti era stata e sarebbe stata ancora fortemente assorbita dalla riorganizzazione tecnica dell'Ente, volta ad una urgente modernizzazione del servizio. Quindi si prese di nuovo atto delle buone intenzioni espresse al Disma e si stabilì di istituire, dopo la pausa estiva, un "tavolo di consultazioni" al fine di inquadrare le problematiche con maggior competenza. Seppur con ritardo (presumibilmente sempre per i motivi di cui sopra), finalmente si è avuto un incontro "concreto" il 18 gennaio appena scorso. Oltre al S.O.S., hanno partecipato: Assoartisti/confesercenti, Aipsc, Aiat, Agis, Rai, i rappresentanti dei sindacati confederali ed altri. Nel corso di questo incontro, tra l'altro, il Direttore Generale dell'Enpals, dott. Massimo Antichi, ha ribadito la volontà dell'Ente di armonizzare indirizzi e comportamenti da parte delle proprie strutture in direzione di una effettiva semplificazione delle complicate procedure oggi esistenti. A tale scopo l'Enpals ha deciso di costituire tre "tavoli tecnici specifici" sui seguenti temi:
- Applicazione della Convenzione, Agibilità e materie connesse.
- Esame delle categorie degli assicurati e loro inquadramento professionale.
- Diritto d'autore e d'immagine.
Questi "tavoli" inizieranno ad essere operativi entro un mese.
E' anche stata data notizia che, come primo atto del "nuovo" corso dell'Ente, sarà a breve operativo un sito Internet dove poter reperire materiali normativi e informativi. Inoltre, presso questo sito, attraverso la dotazione di una password, sarà possibile a tutti gli iscritti la verifica della propria posizione assicurativa personale. Tra le problematiche più urgenti sollevate sono state evidenziate: la risoluzione dell'annosa questione tra professionisti e dilettanti che necessita di definizioni e regole specifiche, la non uniformità tra le varie sedi compartimentali dell'Ente nell'interpretazione dei regolamenti inerenti il disbrigo dei rapporti con gli utenti e, ovviamente, il superamento dei meccanismi connessi al rilascio del certificato di Agibilità. Ad integrazione di quanto finora relazionato, è utile portare a conoscenza del lettore che proprio in questi giorni sono state presentate, presso la Commissione Cultura della Camera, due proposte di legge per la revisione della intera normativa sullo spettacolo, a firma degli On.li Guglielmo Rositani (Alleanza Nazionale) e Gabriella Carlucci (Forza Italia) - entrambe possono essere scaricate dalla rubrica "download" presso questo sito. Ebbene, entrambi i testi, pur determinando una rivalutazione "storica" della musica leggera - la cui nuova definizione potrebbe essere in futuro: "musica popolare contemporanea" - e pur apportando delle sostanziali misure agevolative a livello fiscale (riduzione dell'Iva, esenzione dall'Irap, deduzione dei costi di produzione per gli artisti), non fanno alcuna menzione della figura giuridica del musicista intermittente, oggi ininquadrabile: questo forse perché questo problema dovrebbe essere affrontato in specifica proposta di legge da presentare, per pertinenza, presso la commissione Lavoro e non quella della Cultura. A fronte di tale argomentazione è importante far notare che non risultano altre iniziative in tale direzione - in sostanza: la riforma dell'Enpals -, tranne una precedente proposta di legge su iniziativa del S.O.S. a suo tempo "arenata" nella precedente legislatura. A naturale conseguenza di tutto ciò, è quindi lecito presumere che i "tavoli tecnici" istituiti presso l'Enpals andranno realmente ad acquisire una valenza determinante per la risoluzione del problema dei musicisti intermittenti.

Vittorio Di Menno - Sindacato Operatori Spettacolo

Vittorio Di Menno (detto Solaris)
Sindacato Operatori Spettacolo - settore piano-bar e piccole aggregazioni
victor.solaris@libero.it




Le regole inapplicabili dell'E.N.P.A.L.S. sono la principale causa del lavoro sommerso nel settore dello Spettacolo intermittente.
(di Vittorio Di Menno)

A due anni dalla fine del secondo conflitto mondiale (nel '47), lo Stato istituì l'E.N.P.A.L.S. (Istituto Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo) con il meritorio intento di dare una pensione di vecchiaia agli artisti del settore dello spettacolo, nonché di fornire loro l'assistenza sanitaria dal momento che, all'epoca, il Servizio Sanitario Nazionale era delegato alle "casse mutue" di tipo settoriale. Inoltre, affiancò tale ente ad un ufficio di controllo del lavoro, creato appositamente e denominato: Ufficio Speciale di Collocamento dei Lavoratori dello Spettacolo. Da quel momento, lo Stato si assunse la prerogativa esclusiva del "collocamento" dei lavoratori dello Spettacolo, inibendo, di fatto, la possibilità che l'artista singolo potesse "agire" fiscalmente in maniera autonoma in quanto chi lo ingaggiava doveva (e deve a tutt'oggi) versargli in ogni caso i "contributi previdenziali".
Ne consegue che il lavoratore dello spettacolo non può pagarsi i "contributi" da solo! E, inoltre con questa regola, di fatto, lo Stato sancisce che l'artista è un lavoratore subordinato! (n.d.r. vedasi anche l'articolo a p. 14 di Midi Songs di Settembre)
Dal breve riepilogo delle regole che di seguito andrò a descrivere è facile desumere che il meccanismo per il versamento dei contributi fu ideato "su misura" per le compagnie teatrali o di rivista le quali avevano generalmente una attività a carattere stagionale.
1. L'impresario della compagnia teatrale (allora detto "capocomico"), prima dell'inizio della "stagione" era tenuto a verificare che gli artisti appena scritturati, fossero iscritti all'ufficio speciale di collocamento con sede in Roma. Se l'artista risultava non iscritto, era suo dovere richiederne l'iscrizione e a farsi rilasciare il "nulla osta".
(*) a rigor di cronaca, da poco non si è più tenuti a passare per questo ufficio di collocamento.
2. Con il suddetto "nulla osta" e la documentazione della esistenza della compagnia come "ditta" (certificazione della camera di commercio, etc) egli doveva recarsi all'ENPALS (con sede esclusivamente in Roma e pochi altri capoluoghi) ove inoltrava domanda per il rilascio del fatidico "certificato di agibilità", cioè un documento con l'elenco di tutte le persone scritturate, la paga e il periodo (stagione) di lavoro, impegnandosi a pagare i contributi con cadenza mensile.
(*) Col recente accordo Enpals-Siae queste operazioni possono essere effettuate presso gli sportelli Siae, ma come si vedrà in seguito, è presumibile che tale miglioramento, pur notevole, non sarà sufficiente a risolvere i problemi.
3. Per il rilascio del certificato di agibilità, l'impresario doveva inoltre versare una cauzione consistente nell'importo approssimativo di una decina di contributi per singolo artista e vale la pena soffermarsi sul perché di questa cauzione che, anacronisticamente, continua ad esserci tutt'oggi: si ricorderà che, nel passato, le compagnie di spettacolo non sempre navigavano nell'oro, anzi era frequente che, per difficoltà economiche, si sciogliessero prima del termine della "stagione". Ebbene, probabilmente, l'ENPALS, con questo "deposito", intendeva cautelarsi circa il possibile verificarsi dell'insolvenza al momento del "saldo".
4. In seguito le medesime regole sono state estese a tutte le altre forme di spettacolo sia fisse che viaggianti: night clubs, dancings, hotels, orchestre etc., - in sostanza, ovunque fosse individuabile una qualsivoglia attività organizzativa di spettacolo anche saltuaria o occasionale.
Dal momento che all'inizio la burocrazia non era eccessiva, per i primi vent'anni circa, questo iter è stato abbastanza facile da seguire e le condizioni per ottenere la pensione erano, per la verità, molto convenienti per la categoria degli artisti, ma la situazione è andata via via complicandosi negli anni '70, con l'affermarsi di diverse tipologie di spettacolo, ben lungi dal poter essere ricondotte alla "compagnia teatrale": parlo di orchestrine instabili e quindi impossibilitate a costituirsi come società, il mondo del jazz, i piano-bar, i locali che cambiano l'artista ad ogni spettacolo, gli esercenti di attività alberghiere che solo occasionalmente ingaggiano artisti, etc.
A complicare ulteriormente le cose si ricorderanno i vari riordini legislativi e sociali dell'epoca, tra cui l'istituzione dell'IVA (e relativi registri) e quella del Servizio Sanitario Nazionale per il cui finanziamento la riscossione dei contributi fu tolta all'Enpals e affidata all'INPS. Quindi, a seguire nel tempo, è stato tutto un susseguirsi di forzature e aggiustamenti, generalmente carenti dalla giusta competenza, con le quali si è reso il percorso burocratico sempre più tortuoso e ininseguibile. Per farla breve, a tutt'oggi, le regole sono ancora quelle sopra descritte e non c'è stato alcun provvedimento atto allo snellimento di questo iter iperburocratico, tranne l'eliminazione dell'obbligo relativo all'uff. speciale di collocamento.
A detta di esperti, oggi le regole impositive dell'ENPALS sono in palese contraddizione con gli art.li 1 e 4 della Costituzione Italiana determinando impedimento al lavoro senza alcuna ragionevole giustificazione! Infatti, in innumerevoli casi è tecnicamente impossibile "mettere in regola i musicisti" e lo dimostro con un esempio tipico: il titolare di una gelateria che, nel periodo estivo, intende far "ruotare" alcuni pianisti-bar nel proprio locale (come va di moda in questi ultimi tempi), deve seguire tutto l'iter descritto prima (ENPALS, INPS, INAIL, etc.) compreso la ormai ridicola "cauzione". Egli è quindi assurdamente parificato ad un impresario teatrale, con in più l'aggravante che dovrebbe ogni giorno aggiornare il certificato di agibilità assumendo e licenziando i vari pianisti-intrattenitori!
Il problema è ormai trentennale e i dirigenti, i presidenti, i commissari che si sono avvicendati alla guida dell'ENPALS ne sono stati e ne sono perfettamente al corrente, al punto che una loro stessa indagine ha rivelato che la conseguente evasione riguarda circa 150.000 artisti, cioè una cifra di gran lunga superiore agli stessi lavoratori in regola. Tuttavia essi si dichiarano in perfetta buona fede poiché agiscono a termini di legge e indicano come responsabili il governo o il parlamento. Da parte loro, i parlamentari, perlomeno nella passata legislatura, si sono defilati dietro l'assunto che si tratti di materia assolutamente non comune e che le Camere sono sempre purtroppo oberate da altri problemi con maggiore priorità. Inoltre la categoria degli artisti è stata "rimproverata" di non avere delle associazioni di categoria in grado di esercitare delle "pressioni" di una certa consistenza come avviene in genere nelle ordinarie rivendicazioni sociali. Qualcuno mi deve spiegare come è possibile fare un sindacato forte tra una categoria, pur numerosissima, ma che è totalmente sommersa e "scollata" peggio che quella dei disoccupati e a causa dello Stato stesso! Probabilmente una operazione del genere avrebbe potuto essere promossa dai sindacati confederali ai quali non mancano certamente i "mezzi economici", ma che invece continuano ad occuparsi solo ed esclusivamente dei lavoratori di grosse imprese di spettacolo, della Rai e degli Enti teatrali pubblici o assistiti, cioè di quegli artisti che non sono assolutamente interessati dal problema. Probabilmente non hanno mai fatto neanche lo sforzo di verificare qual'è la vera situazione sul territorio, come se il fenomeno del lavoro nero non esistesse. Eppure, ripeto, si tratta di un problema che interessa oltre 150.000 addetti, cioè, di gran lunga la maggioranza dell'intero comparto dello spettacolo.
Restano quindi i piccoli/grandi sforzi delle piccole associazioni tra artisti che, pur benemerite (come il S.O.S.), non hanno né fondi, né mezzi sufficienti per avere voce in capitolo e ciò è stato nettamente evidenziato nella passata legislatura dove una proposta di legge migliorativa, partita da iniziative del S.O.S. e dell'A.I.A.T., si è "arenata" alla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati e lì è rimasta "insabbiata" fino al termine della legislatura.
Ad avviso dello scrivente, siamo di fronte ad un gravissimo caso di mancanza di buona volontà e di inefficienza da parte di tutti coloro che potrebbero fare e non fanno. ... E dire che si tratterebbe di un riordino che, per lo Stato, non comporterebbe alcuna spesa, ma solo introiti...!
A fronte di tale situazione a dir poco scandalosa, i musicisti (bontà loro!) hanno da tempo scoperto che l'aggregazione in forme societarie di tipo cooperativistico consente loro di potersi autoversare i contributi svincolando i gestori dalle incombenze burocratiche e agevolando quindi il lavoro, ma è assolutamente necessario non sopirsi pensando che il problema sia risolto. Bisogna che i responsabili delle istituzioni e degli organismi di controllo si rendano conto che le cooperative in tal senso costituiscono un estremo atto di buona volontà da parte dei lavoratori dello spettacolo per salvare capra e cavoli a fronte di una latitanza legislativa che non fa certo onore al nostro Paese! Non risulta affatto che in altre nazioni si debba ricorrere alle cooperative per versare i contributi previdenziali!
L'accordo Siae-Enpals risolverà veramente i problemi?
Con accordo del 10 ott. '00, ratificato in legge nell'ultima finanziaria (art. 79) lo Stato ha "appaltato" alla SIAE la gestione periferica della assistenza per le pratiche burocratiche dell'ENPALS e l'incarico ispettivo in merito all'evasione di cui sopra. Essendo la SIAE presente in modo capillare su tutto il territorio, il rilascio e la gestione del "permesso di agibilità" sarà indubbiamente agevolato per il fatto che non bisognerà più recarsi a Roma o nei pochi capoluoghi dove ci sono delle sedi Enpals, ma tutto il resto del percorso burocratico è rimasto tragicamente lo stesso e il rischio di caos è ormai sotto gli occhi di tutti. Non sarebbe stato opportuno far precedere questa operazione dalla tanto sospirata riforma mirata a quelle che sono le esigenze del mondo dello spettacolo di oggi? Non resta che augurarsi che da questo caos nasca finalmente una presa di coscienza (che ora manca) sia da parte dei musicisti che dei responsabili della Siae e dell'Enpals al fine di poter intavolare il problema col nuovo governo che ci auguriamo più "concreto" del precedente.

Vittorio Di Menno

membro della segreteria nazionale del S.O.S. Sindacato Operatori Spettacolo, con incarico di coordinatore del settore pianobar e piccole aggregazioni artistiche.
e-mail victor.solaris@libero.it - tel. 328 9578686

Il S.O.S. Sindacato Operatori Spettacolo è un sodalizio tra artisti avente per obiettivo primario l'ottenimento di una giusta ridefinizione giuridica e fiscale del lavoratore dello spettacolo con particolare riferimento a quegli operatori, definiti intermittenti, il cui lavoro, al contrario di quello a tempo indeterminato, si concretizza nel cambiare continuamente luogo e datore di lavoro allo scopo di "non stancare" l'utente finale che è il pubblico.
Il S.O.S. ha la propria sede operativa a Brescia - via Apollonio 5a.





Alcuni necessari chiarimenti sulla convenzione E.N.P.A.L.S./S.I.A.E. e sulla annosa questione del "musicista singolo" il quale non può avere il certificato di agibilità proprio.

(di Vittorio Di Menno)


Ecco perché il musicista singolo non può avere il certificato di agibilità E.n.p.a.l.s.

Il mondo dello Spettacolo e quello del piccolo intrattenimento è in particolare fermento per via della convenzione E.N.P.A.L.S.-S.I.A.E. che conferisce a quest'ultima compiti di assistenza e vigilanza in merito alla previdenza sociale dei lavoratori dello Spettacolo.
Dopo un trentennio di abbandono totale, sembra che le istituzioni si siano accorte "improvvisamente" che circa centocinquantamila artisti, per lo più musicisti, operano in un sommerso ormai consolidato e senza alcuna tutela. Quindi è stata messa in atto una colossale operazione che dovrà ristabilire la legalità consentendo una riemersione indolore (si spera), di questa enorme massa di lavoratori che, tra l'altro, costituisce la maggioranza nell'intero comparto dello spettacolo.
In questa prima fase, nella quale si respira indubbiamente una benefica quanto strana aria di rinnovamento che dovrebbe condurre a breve termine in una nuova era in cui il mestiere dell'artista venga finalmente rivalutato e gratificato, si ha la netta sensazione che ci si sia dimenticati delle cause che hanno trascinato una intera categoria ad operare nel sommerso. Nessuno sta dando eccessivo peso al fatto che una operazione del genere avrebbe dovuto essere necessariamente preceduta da una riforma della legislazione del settore ferma al '47, anno di istituzione dell'E.N.P.A.L.S., riforma divenuta indispensabile da svariati anni. Sono infatti le regole connesse ai versamenti contributivi dell'ente di previdenza dello spettacolo la principale causa del lavoro nero in questo settore e non la mancanza di buona volontà tra gli operatori e, salvo il ricorso alle cooperative o ad altre forme societarie a regime d'impresa, le procedure per "essere in regola" sono sempre state estremamente complesse e a malapena seguibili da parte delle grosse compagnie teatrali e senz'altro non dai piccoli esercenti, specie quelli occasionali.
Senza entrare nel merito di un'analisi su quali potrebbero essere gli orientamenti di una nuova legge che risolva il problema a monte, in questo articolo si vuole dare una risposta a quanti sono convinti che qualora l'artista potesse agire con certificato di agibilità proprio, versandosi cioè i contributi autonomamente, gran parte del lavoro nero riemergerebbe in maniera spontanea.
Ebbene, purtroppo, ciò non è e non sarà mai possibile per il semplice motivo che il lavoratore dello spettacolo (o artista) non è un lavoratore autonomo bensì un lavoratore subordinato.
Non è facile accettare questo assunto specie per il fatto che, generalmente, si ha un falso stereotipo del lavoratore subordinato che ci si immagina con la tuta da operaio o, in camicia e cravatta, dietro una scrivania o uno sportello. Altre perplessità sorgono spontanee dal fatto che il piano-barista, figura tipica e diffusissima dell'artista di oggi, ha svariate parvenze di lavoratore autonomo tra le quali primeggia il fatto che si egli si trasloca "autonomamente" e, spesso, per ogni serata, un enorme quantitativo di attrezzature di sua proprietà.
Ma andiamo ad analizzare un po' più a fondo la questione e per capire bene facciamo qualche semplice considerazione sui concetti di lavoro autonomo, lavoro subordinato e contributi previdenziali.
I contributi previdenziali, i quali sono notoriamente versati in base alle giornate lavorative effettuate, sono una caratteristica specifica del lavoro subordinato, cioè di quella tipologia di lavoro che si rapporta tra un cosiddetto "datore di lavoro" e un "dipendente a paga fissa" il quale, si presuppone, rappresenti la parte debole che per legge va tutelata. Ai subordinati, quindi, vanno versati "obbligatoriamente" i contributi da parte del datore di lavoro mentre, per contro, i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) si autoversano la previdenza in base al reddito e, generalmente, a cadenza trimestrale.
Qualcuno potrebbe obiettare: "ma non sarebbe meglio che gli artisti fossero parificati ai lavoratori autonomi in maniera tale da essere più liberi nella contrattazione e nello svolgimento del lavoro stesso?"
Considerando la obsolescenza di gran parte delle regole del nostro ente di previdenza (Enpals) che, nei fatti, ostacolano il lavoro, la risposta più spontanea è quella positiva, ma attenzione ai contro! Eccone alcuni:
1. I lavoratori autonomi - in Italia almeno - non godono delle stesse detrazioni d'imposta dei lavoratori dipendenti: in pratica un artista sfortunato che fa poche serate verrebbe a pagare le tasse già dal settimo milione di reddito (su base annua), mentre da subordinato è esente fino a dodici.
2. Ad essere lavoratori autonomi ci si viene ad accollare tutta una serie di responsabilità di cui è utile menzionarne almeno una: se per disgrazia non si riesce a tener fede a un impegno - anche se cosa rara dal momento che gli artisti, per consuetudine, vanno a lavorare persino con la febbre o se sono a lutto - da subordinati non possono farci niente o al massimo ci accolla un cattiva nomea, ma da autonomi si potrebbe addirittura essere citati per danni, e lo stesso dicasi se una serata va in malora a causa dell'impianto rotto o roba del genere!
Quindi, più che pensare di cambiare radicalmente lo stato giuridico degli artisti sarebbe molto più ragionevole che le leggi relative fossero adeguate ai tempi ed alle circostanze lavorative di oggi con una drastica eliminazione dell'iperburocrazia che tuttora impera del settore e che ha trasformato la tutela in ostacolo al lavoro stesso.
Ad ogni buon conto è anche bene sottolineare che il lavoratore dello spettacolo è considerato subordinato in tutte le nazioni d'Europa e in gran parte del mondo e inoltre, scendendo nel particolare, si prenda nota che, nella nostra legislatura, c'è una ben precisa legge (art. 78 - legge 633 del '41, che è poi la stessa che definisce lavoro autonomo quello dei compositori) la quale, in maniera inequivocabile, attribuisce agli esecutori la "qualifica" di lavoratori subordinati. Ed ancora va menzionato che il problema, nel passato, è sfociato varie volte in cause civili le quali si sono regolarmente concluse con sentenze di Cassazione che hanno portato alla medesima conclusione.
E' anche doveroso ricordare che è perfettamente inutile che un lavoratore dello spettacolo si rechi all'ufficio Iva e dichiarandosi lavoratore autonomo chieda la partita Iva. In genere gliela danno, ma semplicemente per il fatto che i funzionari stessi di questi uffici non conoscono a fondo la materia. Spesso si cade nell'errore iscrivendosi alla categoria: "creazioni ed interpretazioni nel campo della musica", ma pochi si rendono conto che qui non si parla di Spettacolo, ma di compositori, per es. Ennio Morricone che rilascia una fattura come lavoratore autonomo per aver composto la musica di un film, etc. A volte si ottiene l'iscrizione come "impresa Spettacoli", ma nel nostro settore il singolo lavoratore dello Spettacolo non è considerato un'impresa (lo è soltanto se, a sua volta, assume almeno un dipendente). In ogni caso anche se un artista rilascia (impropriamente) una fattura, il gestore deve considerarlo comunque un subordinato e versargli i contributi! Risultato: solo un aumento di confusione e perdita di tempo e denaro!
In calce alle presenti considerazioni sono state riportate integralmente alcune pagine su questo argomento tratte dalla "Guida per l'artista" del prof. Raffaele Sorrentino (presidente dell'A.I.P.S.), pubblicazione in costante aggiornamento in merito alle problematiche giuridiche e fiscali dello spettacolo. In esse sono elencati alcuni parametri identificativi delle tipologie di lavoro estratte dal Codice Civile e alcune sentenze di Cassazione di cui sopra.
A ulteriore chiarimento delle argomentazioni in questione è utile analizzare almeno due dei parametri elencati nel codice civile: "Il rischio d'impresa" e l' "organizzazione dei tempi di lavoro".

Il lavoratore subordinato non si assume il rischio d'impresa.
L'aspetto commerciale o "rischio d'impresa" è prerogativa fondamentale nel lavoro autonomo e non nel lavoro subordinato. Attenzione a non fraintendere! "Rischio d'impresa" non significa assolutamente che se si rompe uno strumento se lo paga il musicista stesso, ma consiste nel fatto che il datore di lavoro investe un capitale e il proprio impegno nell'impresa e, dall'investimento, può o meno ricavare un guadagno che va al di là del suo stesso lavoro profuso nell'opera. In parole povere: può farsi i soldi oppure rimetterci! Per contro il lavoratore subordinato non rimette mai di tasca propria (o almeno non dovrebbe) e guadagna un compenso fisso predeterminato più o meno proporzionale al valore intrinseco del proprio lavoro. Probabilmente solo se girasse col cappello a chiedere l'elemosina potrebbe ottenere qualcosa in più di quanto pattuito!

Il lavoratore autonomo organizza i propri tempi e orari di lavoro.
Può mai un musicista scegliersi l'orario di lavoro? O, se gli viene proposta una serata ed è già impegnato, può mai chiedere che l'evento venga "spostato" in un giorno in cui è libero? Oppure può mai mandare un "dipendente" al proprio posto e lucrare su di lui assumendosi il "rischio d'impresa"?
Diciamoci francamente che di "autonomo" l'artista ha solo gli aspetti negativi come ad es. le spese per l'acquisto degli strumenti e le relative riparazioni, ma questo è solo una questione di praticità che, consolidatasi nel tempo, è diventata regola. Per risolvere la questione sarebbe sufficiente il riconoscimento di un contratto nazionale di lavoro specifico che permettesse di ottenere dei compensi adeguati e di detrarre le spese di produzione dall'imponibile.

Ritornando all'argomento iniziale, è facile capire che il vero problema è l'iperburocrazia dell'Enpals: ad es. come può mai un datore di lavoro occasionale versare i contributi a un artista che va nel suo locale per un giorno solo? E, dal momento che l'artista è un lavoratore subordinato, c'è anche l'Inail, la ritenuta fiscale e altro a cui ottemperare!
Con le attuali regole tutto ciò è praticamente impossibile e di conseguenza da trent'anni a questa parte si è sviluppato in maniera incontrollata il lavoro nero o il ricorso a "fantomatiche" associazioni "sedicenti" non a scopo di lucro!
Al momento si spera in una urgente riforma del settore e, nell'attesa, si invitano tutti gli artisti "di buona volontà" ad unirsi in cooperative, quale unico e conveniente mezzo per tamponare la situazione. E inoltre, ora più che mai, importantissimo associarsi al SOS (Sindacato Operatori Spettacolo) o ad analoghe e specifiche associazioni di categoria, affinché, aumentando di consistenza, possano agire in maniera più incisiva nel processo di rinnovamento che, in ogni caso, si è finalmente avviato!

Vittorio Di Menno (detto Solaris)

Sindacato Operatori Spettacolo - settore piano-bar e piccole aggregazioni

victor.solaris@libero.it



TIPOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Tratto dalla guida per l'artista del prof. Raffaele Sorrentino (A.I.P.S. - Salerno)

"Ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di Lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle concrete modalità del suo svolgimento. L'elemento tipico che contraddistingue il primo tipo di rapporto è integrato dalla subordinazione, inteso come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, limitandone la libertà alle direttive del datore di lavoro"
(Cassazione Sez. lavoro 17 febbraio 1987 n. 1714)


LAVORO SUBORDINATO

"E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore" (Art. 2094 del Codice Civile).
Le energie lavorative, in questo caso, sono profuse sotto la direzione dell'imprenditore che indica luoghi ed orari di lavoro ed interviene con poteri decisionali. La sentenza di Cassazione n. 8506 del 30 luglio 1993 definisce il lavoro subordinato quando: "esiste un vincolo personale di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici e nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nella esecuzione delle prestazioni".
Ulteriori indici di riferimento del lavoro subordinato sono:
La continuità delle prestazioni,
L'osservanza di un orario predeterminato,
La corresponsione, a cadenze fisse, di una retribuzione prestabilita,
Il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro,
L'assenza, infine, del rischio di impresa.

Il lavoratore dipendente viene retribuito con "busta paga" e il datore di lavoro provvede alle ritenute fiscali e al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. Pertanto, le retribuzioni non sono soggette ad IVA. Sono ammessi rimborsi delle spese "a pie' di lista".
Spesso rapporti di lavoro che presentano inequivocabili caratteristiche di subordinazione sono diversamente qualificati a scopo di elusione degli obblighi fiscali e contributivi.
Sono perciò da valutare gli elementi sostanziali del rapporto e come questo si, effettivamente, configura.
Anche l'iscrizione ad albi di imprese non esclude che nei fatti esistano tutti i requisiti del lavoro subordinato (Cassazione n. 3853 del 12 aprile 1995).

LAVORO AUTONOMO

Il rapporto di lavoro si qualifica, invece, come autonomo "quando una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente" (art. 2222 del Codice Civile).
Caratteristiche tipiche del lavoro autonomo sono:
- volontà dei contraenti ad escludere la subordinazione
- compenso commisurato alla professionalità e al risultato e non ad un semplice corrispettivo rapportato alle energie profuse nel lavoro
- libertà delle modalità di svolgimento delle prestazioni
- mancanza di vincoli e sanzioni disciplinari
- mancanza di una imposizione di un orario predisposto unilateralmente dal datore di lavoro

Il lavoratore autonomo il risultato richiesto con la propria organizzazione, sceglie luoghi, mezzi, metodi, forme ed orari di esecuzione e si assume personalmente il rischio dell'attività (il risultato potrebbe non essere ritenuto soddisfacente e quindi non retribuito).

LAVORO PARA-SUBORDINATO

Con l'emergere di nuove tecnologie, di nuove imprese, nuovi modelli organizzativi si sono andate affermando nuove figure professionali e nuovi soggetti economici (consulenti, lavoratori autonomi, agenti, animatori, società satellite e cooperative, studi di progettazione, artisti e tecnici). Queste particolari collaborazioni sono definite, sia pure genericamente dall'art. 409 del codice di procedura civile che riconduce tali istituti ai "rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato".
Distinguono e caratterizzano questo rapporto (para-subordinato):
- la prevalente attività personale
- la continuità (con conseguente esclusione delle prestazioni occasionali e sporadiche)
- Il coordinamento (che si ravvisa nelle linee guida dell'intervento, funzionale agli scopi che l'imprenditore intende raggiungere avvalendosi di detto collaboratore)

Sulla base di tali presupposti sono stati ricondotti a tali rapporti:
La direzione artistico-organizzativa di una manifestazione musicale di un consulente con una Amministrazione di un Ente Pubblico (Cassazione 11 maggio 1987 n. 4353)
Il contratto di scrittura artistica (Cassazione 4 febbraio 1992 n. 1172)
Il rapporto tra un allenatore e una associazione sportiva (Pret. Bari 26 maggio 1993)


LAVORO GRATUITO

Qualora le prestazioni rese da un prestatore d'opera siano svolte in maniera gratuita, senza alcun corrispettivo, per passione, per idealità o per hobby, senza alcun vincolo di subordinazione e direzione, si instaura una collaborazione di tipo gratuito (volontariato, dilettantismo...). Non si configura, quindi alcun rapporto giuridico-fiscale. L'organizzatore si premurerà di farsi rilasciare una dichiarazione dall'artista che attesti la volontà di collaborare volontariamente e gratuitamente ("affectionis vel benevolentiae causa"). Le spese sostenute dal volontario, per l'attività svolta, potranno essere rimborsate se documentate a pie' di lista. Eventuali "rimborsi forfettari", privi di specifica documentazione, sono da considerarsi corrispettivi non fiscalizzati, illecitamente erogati e illecitamente ricevuti.

PROFESSIONE SPETTACOLO

L'art. 82 della Legge n. 633 del 22 Aprile 1941 (tutela del diritto d'autore) definisce il concetto di attore, interprete ed esecutore.
Devono considerarsi attori o interpreti coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale una parte di notevole importanza artistica (la "comparsa" non viene inclusa in tale definizione in quanto il suo ruolo è considerato "anonimo" ed "impersonale").
Devono considerarsi "artisti-esecutori" coloro che svolgono nell'ambito di una orchestra o di un coro un ruolo di direzione o di interpretazione (non di semplice accompagnamento).
L'artista può essere inserito nella "gestione" di uno spettacolo in forme diverse a seconda delle modalità e delle funzioni.
Un artista che presti la sua attività sotto la direzione organizzata e disciplinata da una impresa (capo-orchestra, impresario, gestore...) ha con questa un rapporto di lavoro subordinato.
L'artista che collabori con una impresa in maniera continuativa e coordinata, ricevendo da questa soltanto delle direttive di massima, ha un rapporto para-subordinato (animatore, musicista).
L'artista che invece presta la sua opera senza la direzione o l'organizzazione altrui svolge una attività di lavoratore autonomo (es. arrangiatore, fonico, autore, regista coreografo).


TRE EMBLEMATICHE SENTENZE DI CASSAZIONE CHE INDIVIDUANO IL LAVORO ARTISTICO QUALE LAVORO SUBORDINATO

1.
Il contratto di scrittura artistica ben può costituire un rapporto di lavoro subordinato allorché l'imprenditore organizzi a suo rischio lo spettacolo la registrazione di questo, utilizzando necessari mezzi tecnici ed il prestatore d'opera si limiti, dietro retribuzione, a fornire le proprie energie lavorative per la realizzazione delle finalità dell'impresa, restando soggetto alle direttive dell'imprenditore sul piano organizzativo e disciplinare.
Ente giudicante: Cassazione Civile 8 luglio 1982, n. 4064

2.
Il contratto di scrittura artistica va inquadrato nello schema del rapporto di lavoro subordinato (con la conseguente competenza del pretore quale giudice del lavoro in ordine alle controversie che ne derivano) ove di tale rapporto presenti gli elementi caratteristici, per essere la prestazione artistica fornita, contro retribuzione e con vincolo di subordinazione, a favore di un soggetto che organizzi lo spettacolo a suo rischio, intendendosi la subordinazione come obbligo per l'artista di ottemperare ai criteri direttivi ed alle esigenze del beneficiario della prestazione.
Ente giudicante: Cassazione Civile 27 marzo 1984, n. 2001

3.
Il contratto di scrittura artistica può ben inquadrarsi nello schema del rapporto di lavoro subordinato ove presenti in concreto, secondo l'apprezzamento del giudice di merito (incensurabile in sede di legittimità, e congruamente motivato) gli estremi caratteristici di siffatto rapporto, e cioè da un lato l'inserimento dell'opera dell'artista in un complesso di mezzi tecnici ed economici organizzati a proprio rischio dall'imprenditore al fine della realizzazione dello spettacolo e dall'altro una prestazione d'opera che si limiti, dietro retribuzione, allo svolgimento di energie lavorative strumentali rispetto a tale realizzazione e soggette alle direttive dell'imprenditore sul piano organizzativo, restando irrilevante che all'artista sia riservato un determinato potere di controllo sulla sceneggiatura o dovuto un compenso a mezzo di partecipazione agli utili.
Ente giudicante: Cassazione Civile 22 luglio 1983, n. 5050.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Dal sito www.provincia.bz.it - 25.02.2002


Incontro sulle normative riguardanti l'agibilità ENPALS
Convegno presso il Centro Trevi - Bolzano
19 Novembre 2001



A seguito della convenzione stipulata tra E.N.P.A.L.S. e S.I.A.E. si sono poste in evidenza alcune problematiche riguardanti l'interpretazione delle normative in materia di spettacolo. Al fine di chiarire i molti dubbi sorti la Ripartizione Cultura Italiana della Provincia Autonoma di Bolzano ha organizzato un incontro sia per i funzionari interni sia per gli operatori, gli artisti e tutti coloro che fossero interessati ad approfondire la tematica. Hanno tenuto l'incontro ADRIANA ADDANTE, consulente in materia di spettacolo, titolare della società EDIS S.a.s. e della P.A.D. Group S.r.l. di Milano e GIOVANNA MASCETTI, titolare dell'ARTICHAUT S.r.l., agenzia di spettacolo, sempre di Milano, che ha redatto il presente testo. Sono intervenuti molti rappresentanti di società, associazioni, cooperative, gestori di locali pubblici, artisti etc. provenienti da tutto il territorio.
Di seguito riportiamo i quesiti principali che sono stati posti nel corso dell'incontro, rammentando che chi dovesse essere interessato potrà trovare gli atti, completi anche dei modelli citati nel testo e tutti quelli necessari allo svolgimento delle pratiche, presso gli uffici della Ripartizione Cultura Italiana della Provincia Autonoma di Bolzano.
Per informazioni: mailto:Till.Mola@provinz.bz.it



In che cosa consiste "L'AGIBILITA'"? Chi se ne deve occupare?
-- Innanzi tutto è da chiarire che un artista, un lavoratore dello spettacolo NON PUO' ottenere il proprio certificato di agibilità da solo ma sarà il suo datore di lavoro,anche se temporaneo, a provvedere. Il datore di lavoro può essere la compagnia o il gruppo musicale al quale appartiene, sempre se costituiti in associazione o società o cooperativa, oppure l'agenzia che lo ingaggia o ancora l'organizzatore dello spettacolo cui partecipa. E sarà il datore di lavoro stesso, come SOSTITUTO D'IMPOSTA che provvederà al versamento delle ritenute d'acconto relative alle diverse prestazioni effettuate dai lavoratori. L'agibilità non è soltanto il versamento dei contributi ENPALS ma è l'insieme delle operazioni che un datore di lavoro deve svolgere per consentire il regolare svolgimento della prestazione lavorativa. Innanzi tutto il datore di lavoro assume il lavoratore con un contratto a tempo determinato.
In dettaglio sono da regolarizzare le seguenti posizioni:
-- ENPALS - che riguarda la pensione del lavoratore dello spettacolo
-- INPS - che copre la maternità, la disoccupazione etc
-- INAIL - per gli infortuni sul lavoro

Inoltre ogni lavoratore DEVE essere iscritto alle liste del collocamento dello spettacolo. In alcune città esistono uffici specifici, mentre in altre è possibile iscriversi alle liste dello spettacolo nei comuni uffici di collocamento.

Qual è la tempistica per le comunicazioni agli Enti? Che cosa bisogna avere, al momento del concerto/spettacolo, per essere in regola?
-- La comunicazione di un rapporto di lavoro deve essere fatta a tutti gli enti sopraccitati. E' quindi necessario che il datore di lavoro abbia una propria posizione in ciascuno di essi e possa quindi inserirvi il lavoratore. Nella fattispecie la comunicazione all'INAIL deve essere contestuale, o meglio preventiva, mentre per l'ENPALS è possibile regolarizzare l'inserimento entro 5 gg dalla data della prestazione.
Riassumendo: l'agenzia di spettacolo xy contatta una formazione musicale di 5 elementi per un concerto da tenersi in una serata. Comunica ai diversi enti i dati dei lavoratori inserendoli nella propria agibilità, che può avere la durata da 1 a sei mesi, a volte anche 1 anno. (Alla scadenza l'agibilità può essere rinnovata ma ciò non accade automaticamente). Con questo inserimento l'agenzia ottiene un certificato di agibilità che unito al proprio, che ne attesta la validità, compongono la documentazione necessaria da presentare all'organizzatore dell'evento e alla SIAE.

A proposito della SIAE: la SIAE che diritti e doveri ha a seguito della convenzione con l'ENPALS?
-- A seguito della convenzione con l'ENPALS la SIAE si è fatta carico di supportare l'ente previdenziale per alcune parti burocratiche, come ad esempio le iscrizioni e la consegna dei libretti. Inoltre ha assunto la specifica funzione di CONTROLLORE ossia i funzionari SIAE possono verificare che l'agibilità di una formazione o di una compagnia o di un artista o di un tecnico sia in regola. In caso di irregolarità è tenuta a darne comunicazione all'ENPALS ma in nessun caso può prendere provvedimenti diretti tipo la sospensione dello spettacolo o qualche sanzione di tipo economico. Inoltre NON è giustificato che agli sportelli SIAE, al momento della richiesta del permesso e del foglio di spettacolo, venga chiesto preventivamente il certificato di agibilità. Per la regolarizzazione, ad esempio, dell'ENPALS infatti sono consentiti 5 gg. dalla data dello svolgimento dello spettacolo stesso (guarda caso come sono 5 i gg. consentiti per la consegna del foglio SIAE compilato).

Ci sono delle categorie di lavoratori esenti dall'Agibilità? Se per esempio un'associazione è senza fine di lucro ed alcuni suoi componenti forniscono una prestazione artistica senza prendere denaro, devono comunque fare tutte le pratiche?
-- Non esiste una esenzione dall'Agibilità ma sì, ci sono delle categorie che sono esenti dal pagamento dei contributi e sono quelle che svolgono prestazioni artistiche a scopo AMATORIALE. E' però da richiedere un certificato di esenzione all'ENPALS che viene fornito a seguito di certi requisiti. Esso è il CERTIFICATO DI AGIBILITA' CON ESONERO CONTRIBUTIVO. Questo vuol dire che le pratiche sono le stesse ma semplicemente i contributi non sono dovuti, visto che la "paga" è uguale a zero.

Dunque se la prestazione è gratuita i contributi non sono dovuti? Potete spiegare meglio come funziona? Si fa un contratto normale con compenso = zero?
-- Se un artista presta la sua opera senza percepire denaro è comunque necessario collocarlo e inserirlo. Esiste un modello nel quale il datore di lavoro dichiara che il lavoratore presta la sua opera gratuitamente e un modello, da allegare al primo, nel quale l'artista dichiara che non percepisce alcun emolumento. Questi due modelli sostituiscono il contratto di lavoro a tempo determinato che regola invece qualsiasi rapporto tra società e artista/lavoratore.

Ai fini pensionistici cosa succede? Con il regolare versamento dei contributi hai davvero diritto alla pensione?
-- Essendo il lavoro dello spettacolo un lavoro saltuario per definizione, soprattutto per coloro che non collaborano con strutture come i Teatri Stabili o la RAI, non esiste un tetto minimo di contributi annuali ma ad ogni 180 versamenti corrisponde 1 ANNO CONTRIBUTIVO, anche che essi si siano accumulati nel corso di più anni.

Che cosa succede se i contributi non vengono versati dal datore di lavoro? Si perde il diritto alla pensione? Si possono avere dei guai?
-- Se il datore di lavoro dovesse non avere versato i contributi regolarmente è possibile, portando documenti che certifichino l'effettuata prestazione, aggiornare la propria situazione contributiva (della quale si può sempre chiedere l'estratto conto all'ENPALS). Si segnala l'irregolarità e la segnalazione resta anonima. In pratica il datore di lavoro inadempiente riceve un controllo senza sapere chi ne ha fatto richiesta. E' dunque sempre FONDAMENTALE che esista un contratto valido legalmente alla base di un rapporto di lavoro, fosse anche di un solo giorno.

Come ci si regola con i lavoratori già pensionati?
-- Soprattutto tra gli attori e i musicisti vi sono molti che, pur essendo pensionati continuano a esercitare la professione artistica. In questo caso essi hanno una ritenuta pensionistica giornaliera che deve essere versata oltre ai contributi regolari.

Come ci si regola con artisti stranieri?
-- Vi sono diverse convenzioni fra l'Italia e gli altri Stati, europei ed extra europei. Esistono per molti Stati dei modelli che certificano all'ENPALS che il lavoratore straniero è coperto dall'ente previdenziale del suo Paese di provenienza (Social Security, Mod. E101). In ogni caso essi devono essere collocati e inseriti anche in Italia, solo che non si dovranno versare i contributi. Per alcuni Paesi è necessario ottenere i visti d'ingresso con una lettera d'impegno.

E come ci si regola se i lavoratori sono minorenni?
-- Questo può facilmente accadere in musica, ad esempio nelle orchestre giovanili. In questo caso sarà necessario chiedere un'autorizzazione all'ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dal sito www.ciaojazz.com - 8.03.2002

LA PETIZIONE N. 492/00

Il regolamento dell'agibilità da rivedere - Ci sarà la possibilità di vedere le leggi italiane armonizzate a quelle degli altri paesi della UE?


di Aogi Yoshizawa


Un musicista di Arezzo, Marco Pezzola, presenta la petizione in questione alla sede del Parlamento Europeo in data del 24 novembre 2000. Dopo averla esaminata in una delle riunioni, l'On. Nino Gemelli della Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo manda una comunicazione (nota 1) datata del 12 dicembre 2000 al Sig. Pezzola, in cui dice che la sua petizione (denominata ufficialmente petizione n. 492/00) era stata dichiarata ricevibile su tutti i punti.
Essa ha suscitato e continua ancora a suscitare grande interesse da parte dei musicisti attivi in Italia, e fino a adesso l'hanno sottoscritta alcune migliaia di loro.
"Ora che è passato un anno dalla dichiarazione, come procede la cosa?"
Così, la sottoscritta (la corrispondente Aogi Yoshizawa) ha assunto l'incarico di accertamenti rivolti direttamente alla Commissione per le petizioni a Bruxelles. Su questo argomento, sono apparsi articoli (nota 2) su alcune altre testate italiane, tra le quali Assonews (organo ufficiale di Assoartisti) del 30 novembre 2001. Lo stesso articolo sembra sia frutto dell'interpretazione del contenuto della suddetta comunicazione mandata al Sig. Pezzola, ma la Commissione dice che essa necessita di alcune precisazioni importanti.
Essere dichiarata ricevibile non significa un esito positivo. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni ai sensi dell'articolo 175, paragrafo 3 del regolamento dell'agibilità, citato dalla petizione e il Sig. Pezzola presenta un'integrazione alla petizione in cui allega dettagliate spiegazioni sul regolamento ma, il 3 aprile 2001, dalla Commissione Europea (NB: non quella per le petizioni) perviene la seguente risposta: "La petizione in oggetto descrive le difficoltà incontrate dagli artisti autonomi che suonano musica in pubblico in Italia e quindi si riferisce allo status professionale, fiscale e sociale dei musicisti in Italia. Poiché non creano discriminazioni apparenti a cittadini di altri Stati membri, le disposizioni incriminate della normativa italiana non sollevano alcuna questione di diritto comunitario".
In pratica, con questa risposta, la Commissione Europea ha comunicato a quella per le petizioni che la 492/00 andasse respinta senza venire discussa. Da lì, tuttavia, trascorsi alcuni mesi, in data del 26 novembre 2001, nella recente seduta della Commissione per le petizioni, l'On. Gemelli ha proposto (nota 3) di svolgere un dibattito sull'argomento che 8 mesi prima la Commissione Europea aveva considerato definitivamente risolto. Così, nel corso di una delle prossime riunioni, la Commissione per le petizioni confronterà la normativa italiana con quella degli altri paesi comunitari per esaminare la possibilità di armonizzazione.
Se un musicista da uno dei paesi della CE viene ad esibirsi in Italia, egli deve comunque sottostare al decreto legge 708/47 e di conseguenza deve essere in possesso del certificato di agibilità ENPALS. Poiché negli altri stati membri non esistono normative come queste che in Italia sono obbligatorie, la sopracitata risposta della Commissione Europea, in effetti, sarebbe ancora discutibile. Direi sia il caso comunque di attribuire un merito notevole alla Commissione per le petizioni, per l'attenzione rivolta alle problematiche illustrate dal Sig. Pezzola (che sono seri problemi per tutti i musicisti e i lavoratori dello spettacolo in genere) e per l'opportunità concessa ad esse di essere discusse.

Adesso, per i lettori non musicisti, cerchiamo di descrivere l'argomento in una maniera più agevole.
Quello dell'agibilità è un regolamento datato 1947. C'è molta confusione di idee in merito anche tra gli addetti ai lavori, dovuta appunto alla scarsità dell'informazione su di esso. L'ENPALS non riconosce l'esistenza di singoli musicisti autonomi, ma considera solo le imprese (il modello preso a suo tempo è quello delle compagnie teatrali). Il musicista era ed è tutt'ora inquadrato come lavoratore subordinato. Quindi, sebbene per diritto nessuno possa essere obbligato per lavorare ad associarsi ad una cooperativa, le leggi attuali non lasciano molte alternative.
Potremmo fare un paragone: è come se un calzolaio, per lavorare, avesse solo due alternative, cercare un negozio dove farsi assumere o, se decidesse di mettersi in proprio, sarebbe costretto ad associarsi con altri calzolai.
Oggi, le orchestre e le compagnie teatrali sono sempre meno, mentre sono sempre di più i musicisti autonomi. In una situazione come questa, tale regolamento non è più attuale, né pratico, né difenderebbe o aiuterebbe i musicisti a lavorare con prospettive migliori, innanzi tutto dal punto di vista finanziario, e naturalmente anche da quello artistico.
Tuttavia, il recente accordo ENPALS-SIAE ha riportato d'attualità questo antico regolamento che è stato lasciato in vigore per ben mezzo secolo, senza alcuna revisione o aggiornamento. Questo ostacola l'attività quotidiana e la libera espressione di molti musicisti in Italia, creando vari vincoli e problemi. Si trovano in difficoltà, ad esempio, i musicisti in alcuni generi come il jazz che non suonano in formazioni fisse ma cambiano partner artistici continuamente, anche sera dopo sera, e anche i concertisti che girano per i teatri esibendosi in concerti di piano solo o chitarra sola, e così via.
I musicisti come loro non possono ottenere l'agibilità, quindi non possono lavorare in regola a meno che non si associno ad una cooperativa o ad una associazione.
Discorso a parte va fatto per la libertà di espressione negata dall'ENPALS che di fatto impedirebbe il pubblico intrattenimento non a scopo di lucro: suonare gratis non si può. Chiunque ami il jazz sa l'importanza che hanno per i musicisti jazz le jam sessions, come le occasioni per allenarsi nel suonare improvvisando dal vivo. Tale luogo per i musicisti sarebbe più una palestra che un palcoscenico (anche se è di elevato interesse anche per gli appassionati).
Ma in realtà, sebbene le esibizioni gratuite andrebbero comunque regolamentate in qualche modo, i musicisti jazz non hanno neanche la libertà di suonare nelle jam sessions, perché persino esse rientrano in quella casistica, e se loro vengono invitati sul palco a suonare senza essere in possesso di regolare certificato di agibilità, paradossalmente, possono essere sanzionati. Ecco perché, in maggior parte delle città italiane, tale costume non si osserva più. Ciò che desiderano i musicisti è poter svolgere la propria professione liberamente e, pagando i contributi previdenziali, vedersi riconosciuti quei diritti goduti dai loro colleghi europei e tutto questo in un regime di libertà e di chiarezza assoluta unita ad una pressione fiscale da paese libero.
Vogliono che si metta fine alla discriminazione degli artisti singoli ed automi anche solo concedendo la possibilità del versamento previdenziale in proprio e quindi la piena regolarità a chi non intende iscriversi ad una cooperativa che di fatto è solo un escamotage per aggirare svariati vincoli cronici legislativi che rendono così difficile la sopravvivenza di ciascuno. A rigor di logica il meccanismo non dovrebbe essere troppo complesso: quando si suona in un locale se il musicista rimarrà inquadrato come lavoratore subordinato, sarà compito del gestore del locale e di nessun altro versare i contributi previdenziali oltre naturalmente l'IRPEF. Oppure nel caso si raggiunga lo status di liberi professionisti sarà cura del lavoratore versarsi il dovuto.
Sono state fatte molte ipotesi fra le quali la creazione di un albo professionale o meglio ancora la creazione di una associazione musicisti europei sul modello delle associazioni di categoria americane che effettivamente dimostrano di funzionare. Questa potrebbe garantire che i diritti e i doveri degli artisti siano uguali in tutti i paesi dell'unione e in un certo senso potrebbe persino funzionare come ufficio di collocamento. Per tutti gli artisti che, più che lavorare nel puro intrattenimento svolgono un'operazione culturale, andrebbe ideata una forma di sovvenzionamento vista anche solo come sgravio fiscale.
In molti paesi dell'Europa Centrale e del nord, questa forma di sovvenzione esiste: lo stato, la regione o chi per esse, mette in condizione gli artisti di svolgere la propria opera finanziando le produzioni discografiche, concedendo spazi di lavoro ad uso gratuito, così via discorrendo. In tali paesi, esistono persino dei musicisti che dichiarano di essere "stipendiati dallo stato", senza essere per forza attivi nei settori della musica classica, ma anche nel jazz e nel rock. Già troppi talenti italiani hanno preso e stanno per prendere la decisione di trasferirsi all'estero, e non pochi tra gli altri valutano l'eventuale possibilità di rivolgersi alle istituzioni estere al posto della SIAE e forse a qualche istituzione previdenziale al posto dell'ENPALS per sperare un giorno di andare in pensione con i soldi necessari ad una sopravvivenza dignitosa, proprio perché presumono che siano quelle, le poche possibilità rimaste per potersi sentire realizzati professionalmente e rispettati per i loro sforzi per il continuo perfezionarsi.
Sin dalla nascita della Comunità Europea, anche in Italia in tutti i settori immaginabili ci sono state varie revisioni legislative, dalle norme sulle condizioni lavorative a quelle degli infortuni, da quelle della sicurezza a quelle qualitative dei prodotti. L'andamento nel prossimo futuro della petizione n. 492/00 verrà senza dubbio osservato con particolare interesse, perché, se nel settore della musica verranno effettuate simili revisioni o meno, si determinerà il futuro del settore e di chi ne fa parte.
Del fatto che, in Italia, in questa disciplina d'arte ci sia ancora da scoprire delle risorse enormi (anche se non si tratta della novità - come nelle altre discipline d'arte come l'arte visiva, l'architettura, il design industriale e l'artigianato in Italia già riconosciute in tutto il mondo) se ne accorgerà un pubblico più folto, solo se un maggior numero di musicisti acquisterà la possibilità di farsi conoscere maggiormente. Per non parlare dei contributi dati dai musicisti e compositori italiani alla musica accademica, inquantificabili e di notevole importanza artistica, è un fatto riconosciuto anche tra i jazzisti americani, che senza i musicisti africani, ebrei e italiani immigrati in America, il jazz non sarebbe mai esistito!

(La redazione CiaoJazz ringrazia l'On. Nino Gemelli della Commissione delle petizioni del Parlamento Europeo, per la gentile e paziente collaborazione.)

Nota 1

La comunicazione del 12/12/2000 dell'On. Nino Gemelli della Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo al Sig. Pezzola

Oggetto: Petizione n.492/00

Egregio Signore,
mi pregio comunicarLe che la commissione per le petizioni ha esaminato la Sua petizione in data del 24 novembre 2000 e ha ritenuto ricevibile le questioni da Lei sollevate, in quanto esse rientrano, conformemente al Regolamento del Parlamento europeo, nell'ambito delle attività dell'Unione Europea. La Commissione ha così avviato l'esame della Sua domanda, e in tale occasione ha deciso di invitare la Commissione europea a prendere posizione sui vari aspetti del problema. Essa proseguirà l'esame della Sua petizione non appena sarà in possesso delle informazioni necessarie. Sarà mia cura tenerLa al corrente sugli sviluppi della questione.
Voglia gradire i miei più sentiti saluti.
Nino GEMELLI


Nota 2

Articolo apparso su AssoArtisti News del 30 novembre 2001

E' stata accolta dal Parlamento Europeo la richiesta di esaminare e quindi formulare un giudizio in merito alla petizione 492/2000 - inoltrata da un gruppo di operatori nel settore musicale in Italia - che mette sotto accusa il governo italiano (e in particolare i ministeri delle Finanze e del Lavoro). Il ricorso è stato presentato per violazione delle norme relative alla promozione delle attività culturali, al diritto al lavoro e alla libertà di espressione riguardanti il settore della musica, ponendo l'accento in modo particolare su una tassazione eccessivamente gravosa (oltre il 60 %) che colpisce i lavoratori dello spettacolo, e chiede che il Parlamento Europeo si pronunci sull'eventuale illegittimità del certificato di agibilità Enpals (e dunque sulla sua abolizione), nonché sulla riduzione delle aliquote fiscali e previdenziali.


Nota 3

Proposta dell'On. Gemelli in una recente seduta della Commissione per le petizioni

La Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo ha esaminato nella recente seduta la petizione n. 492/00, presentata dal Sig. Marco Pezzola, riguardante le normative fiscali e contributive relative all'attività musicale in Italia.
La petizione si trovava tra quelle che vengono risolte senza dibattito.
L'On. Nino GEMELLI ha proposto che nel corso di una della prossime riunioni della Commissione per le Petizioni si svolga un dibattito sull'argomento, per confrontare la normativa italiana con quella di altri paesi membri, al fine di tentare una possibile armonizzazione.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Dal sito www.lunanuova.it - 25.02.2002



CONCERTI: SOLO NUBI ALL'ORIZZONTE

Giro di vite dell'Enpals: A rischio le esibizioni dal vivo nei locali


di Paola Meinardi


E' vero: la legge che obbliga gli artisti e i musicisti al pagamento dei contributi previdenziali all'Enpals esiste dal 1947. E' anche vero che finora non era stata considerata un gran che e, alle band, si chiedeva solo di compilare il borderò Siae (la lista dei brani suonati), dopo il concerto. Prima si suonava senza problemi. E ora? Quali saranno le ripercussioni sul mercato della musica? In quanti locali si potrà ancora ascoltare musica dal vivo?
A causa del fatto che l'Enpals in Italia ha pochissimi uffici (due in tutto il Piemonte), l'anno scorso l'ente ha firmato un accordo con la Siae per aumentare i controlli sul pagamento dei contributi. Si è scatenato un putiferio. I musicisti si sono trovati di fronte a richieste di agibilità, in molti casi senza sapere neppure di cosa si trattasse. I locali, infatti, per non incorrere in salatissime multe, da un giorno all'altro hanno deciso di permettere le esibizioni solo di gruppi in regola. Così, se prima in valle e in cintura erano molti ad avere una programmazione musicale, ora ne restano pochissimi. Solo quelli che si possono permettere gruppi di un certo calibro.
Nel far rispettare una legge non ci sarebbe nulla di strano, se non che quest'ultima si è rivelata inadeguata ed obsoleta. Non tiene conto, infatti, di tutte le diverse categorie di artisti. Se per quelli che guadagnano milioni in una sera non è un problema pagare i contributi, per le piccole formazioni non professioniste e per le associazioni è diventato un limite invalicabile. Troppa burocrazia, si dice, ma in realtà nessuno ha ben chiaro quello che si deve fare e come.
Alla Gam, martedì scorso, è stata indetta una riunione per venirne a capo. Ma del folto pubblico intervenuto, nessuno è potuto andare via con le idee chiare. "Non siamo qui per districare la normativa", ha detto, ad un certo punto, Adriano Paglioni, responsabile dell'Enpals di Torino, pressato da tutte le richieste di spiegazioni di musicisti, attori e gestori di locali presenti. Quella di Paglioni non era una posizione comoda. Cercare di venire a capo delle problematiche di fronte a 600 persone furibonde non è semplice.
Parliamo di alcuni limiti della legge esistente.
Primo. L'agibilità non può essere rilasciata al singolo, seppur proprietario di una partita Iva. Chi si esibisce da solo deve perciò entrare a far parte di una cooperativa che rilasci l'agibilità, o chiederla al gestore per il quale si esibisce.
Secondo. L'agibilità si può avere solo recandosi di persona presso l'ufficio Enpals, di mattina o un paio d'ore il giovedì pomeriggio. Per chi lavora di notte può non essere semplice.
Terzo. Anche chi si esibisce gratuitamente deve avere l'agibilità. Pare che basti l'autocertificazione per dire che si suona senza compenso e rimborso spese, ma la pratica deve essere fatta lo stesso.
I suddetti problemi non sono che la punta dell'iceberg. La burocrazia è immensa. Risposte differenti arrivano da uffici differenti. Insomma, un gran baillamme, specialmente per i musicisti dilettanti o per chi suona dieci volte l'anno.
Lo scopo del meeting era quello di "suggerire" al parlamento proposte sensate per migliorare la normativa. A raccoglierle, Manuela Lamberti, delegata del sottosegretario al ministero dei beni culturali. Ma nel frattempo? Mentre si aspetta un testo unico "adeguato" come ci si può regolare? Risposte ne sono arrivate ben poche. L'accordo è frutto di un adeguamento a normative europee che tendono a far emergere il lavoro sommerso. Va bene. Ma qualcuno suggerisce che sarebbe stato più saggio attendere il testo unico, prima di "sguinzagliare" la Siae in cerca degli evasori.
Lorenzo Siviero, responsabile delle attività culturali e giovanili dell'Arci Valsusa, chiarisce: "Non si discute che i contributi si debbano pagare. Alla luce della nostra esperienza con gruppi di base ed emergenti, possiamo dire che si debba almeno pensare ad una separazione delle categorie. Ci vuole disponibilità a risolvere presto il problema. Per ora le leggi ci sono e vanno rispettate. Vanno bene soluzioni tampone come associarsi a cooperative, ma la nuova legge deve avere un binario preferenziale, rispetto ad un argomento che rischia di mettere a repentaglio la spontaneità della creatività e la musica intesa in senso di espressione di sé. I musicisti devono avere spazi per esprimersi e il diritto di non impazzire nei meandri della burocrazia".
Se nei locali non si riesce più a suonare, meno gente li frequenta. Si comprano meno strumenti e pezzi di ricambio. I diritti Siae per i pezzi registrati diminuiscono. E si rallenta un mercato che finora si è dimostrato vitale.




LA MACCHINA della piccola musica si è rotta. I palcoscenici scompaiono. Torino Sette, l'inserto della Stampa, fino a poco tempo fa, riempiva due pagine scritte fitte fitte con la lista dei concerti nelle birrerie di Torino e provincia, ora gli appuntamenti musicali occupano una mezza paginetta. Anche su Bandiera Gialla, il nostro inserto dedicato agli spettacoli, i concerti nei pub di zona sono ridotti all'osso. E' un problema serio, più di quanto possa sembrare a prima vista. E il vero fulcro del problema non sono le nuove cartacce da dover compilare per poter suonare in giro o l'obbligo di pagamento dei contributi da parte dei musicisti professionisti. E' un problema di libertà. Di libertà d'espressione. L'applicazione dell'ammuffita normativa Enpals (ottima annata per le leggi, il '47!) uccide i piccoli gruppi equiparandoli legalmente ai professionisti. Ok, va bene, sono solo i "polli", i diciottenni che massacrano a suon di chitarre scordate le canzoni dei Pink Floyd o dei Led Zeppelin. Ma hanno diritto di farlo. Si divertono, divertono i loro amici e si sentono grandi star. E forse un giorno saranno grandi star. A patto che qualcuno offra loro una palestra per farsi i muscoli. Vasco Rossi ha iniziato storpiando canzoni nei pub, così come Ligabue, Battisti e tutti gli altri... componenti dei Pink Floyd compresi. Un musicista di 18 anni ha diritto al tappeto rosso e non alla porta in faccia, altrimenti ci giochiamo il futuro della musica in Italia. La situazione è grave, deve cambiare. Alcuni degli scenari possibili? Il primo, il migliore: una legge nuova, ben fatta e fatta in poco tempo. Secondo: insurrezione dei musicisti e soluzione "all'italiana". Legge vecchia, controlli finti, tarallucci e vino. Terzo: riapriamo le catacombe. Proibizionismo in vigore, concerti segreti, cantine occupate abusivamente per esibizioni clandestine con tanto di "palo" alla porta, pronto a dare l'allarme quando arriva l'uomo nero della Siae-Enpals. Tutto è lecito, l'importante è aggiustare la macchina della "piccola musica".

Andrea Spessa

luna nuova n. 7 venerdì 25 gennaio 2002



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dal sito www.skacco.net - 25.02.2002

Intervista ai VALLANZASKA

Anche i Vallanzaska hanno dovuto fare i conti con l'ENPALS... ebbene sì, è già da un pezzo che ci siamo messi "in regola"... visto che è partita la discussione su SKACCO (e non solo) e visto che, a mio avviso, c'è ancora molta confusione ho pensato di mettere a disposizione di tutti quello che siamo riusciti a capire dalla nostra esperienza... la "formula" F.A.Q. mi è sembrata la più semplice e diretta... cmq se qualcosa non è chiaro scrivetemi pure qui gane@virgilio.it

Ma che cavolo è l'ENPALS?
L'E.N.P.A.L.S. (Ente Nazionale Previdenza Lavoratori Spettacolo e Sport Professionisti) è la struttura che si occupa di raccogliere i contributi pensionistici e previdenziali di tutti i lavoratori dello spettacolo (cantanti, musicisti, dj, attori, cabarettisti, illusionisti, fonici, datori luce... gruppi ska, etc. etc.).
parlacomemangi: per tutti noi gruppi da cantina non professionisti è solo l'ennesima bega burocratica che ci farà perdere un sacco di tempo e anche qualche euro... ma in ogni caso dovremo farci i conti.

Ma a che cavolo serve l'ENPALS?
Serve a garantire ai lavoratori dello spettacolo l'assistenza e una pensione dignitosa...
parlacomemangi: assolutamente a niente perché dubito che qualcuno di noi/voi (sinceramente ve lo auguro...) riuscirà mai ad accumulare abbastanza per andare in "pensione" come musicista...

Ma allora perché devo pagare l'ENPALS?
Per legge: ogni qual volta viene effettuata una prestazione di lavoro, devono essere versati i contributi pensionistici e previdenziali al lavoratore, anche se si tratta di lavori "occasionali" come ad esempio un concerto o una serata in un club o in un teatro...
parlacomemangi: perché se non si è "in regola" con l'ENPALS si rischiano multe salatissime (credetemi...). Tenete presente che anche il locale che vi fa suonare rischia di prendersi una batosta di multa... quindi (anche volendo rischiare) saranno sempre meno i locali che vi faranno suonare se non siete "apposto"... il certificato di "agibilità enpals" diventerà presto (se non lo è già diventato) una richiesta "normale", che faranno tutti i locali... esattamente come quando ci chiedono di compilare il modulo SIAE....

Ma perché prima di quest'anno non avevo mai sentito parlare di ENPALS?
Strano perché l'ENPALS è regolamentato fin dal 1947....
parlacomemangi: E' molto semplice: perché fino all'anno scorso i controlli ENPALS erano pressoché inesistenti e quindi tutti (locali e musicisti) se ne infischiavano: niente controlli ..niente enpals ....ma... ma l'anno scorso è stato firmato un "simpatico" accordo tra SIAE (molto ben radicata sul territorio, con una miriade di ispettori e controlli continui ovunque) ed ENPALS, secondo il quale alla SIAE è stato dato, tra le altre cose, il mandato di effettuare i controlli per conto dell'ENPALS.... = ancora maggior "potere" alla SIAE.

Cosa occorre per essere "in regola" con l'ENPALS?
Ogni singolo musicista deve essere iscritto .....ma ciò non basta perché il gruppo deve essere in possesso del nulla osta di "AGIBILITA'" rilasciato semestralmente dall'ENPALS.

Come faccio ad iscrivermi all'ENPALS?
Semplicissimo: vai alla sede dell'ENPALS più vicina con un documento ed il tuo codice fiscale... compili un moduletto ed è fatta... loro ti daranno un numero di "posizione" (conservalo!).

E per ottenere l'AGIBILITA'????
Mentre fino al 1 gennaio 1996 l'agibilità enpals veniva data anche ad associazioni e cooperative, oggi soltanto le "società di persone" (S.A.S. ed S.N.C.) e le "società di capitali" (S.R.L.) hanno il requisito per ottenerla. Se si posseggono i requisiti è sufficiente recarsi negli uffici dell'ente ed espletando le seguenti pratiche:
Iscrizione tramite modelli prestampati e firmati dal legale rappresentante
Versamento di una cauzione che l'enpals si terrà fino a che la società sarà attiva presso l'istituto (200.000 Lit. per ogni singolo musicista)
parlacomemangi: se siete una band che suona solo ogni tanto e non avete una società è impossibile ottenere l'agibilità...

Ma se io e la mia band non siamo una società cosa dobbiamo fare??
Esistono parecchie cooperative di artisti che mettono a "disposizione" la propria agibilità a fronte del pagamento di un iscrizione annua (che, di solito, dovrebbe aggirarsi intorno alle 70.000 Lit.) ...una volta iscritti dovrete solo comunicare mensilmente il numero dei concerti fatti, l'importo dei pagamenti per ogni singolo musicista, e inviare la relativa percentuale... la cooperativa si occuperà di fare i versamenti all'ENPALS... ...smanettando un po' su internet ne troverete parecchie di queste cooperative... penso che vi convenga rivolgervi a quella più vicina...

Ma una volta che sarò "in regola" ...quanto dovrò versare all'ENPALS???
I contributi relativi alle prestazioni dei musicisti sono calcolati con un'aliquota di 32,70% sulla retribuzione corrisposta al musicista calcolata su un minimo per serata di Lit. 73.333 (24.000 circa).
parlacomemangi: all'enpals va versato 1/3 secco della paghetta di ogni singolo musicista, partendo comunque da un minimo di 24.000 ...se ad esempio suonate gratis (oppure venite pagati in "nero") dovete versare comunque 24.000 per ogni musicista.... ...se ogni musicista prende 50.000 dovete versare sempre 24.000 per ogni musicista.... ..e anche se ogni musicista prende 73.333 dovete versare sempre 24.000...se ogni musicista prende più di 73.333 Lit., che so, ad esempio 150.000, allora dovrete versare 49.050 all'enpals, ossia il 32,70% di 150.000.... chiaro no?

Ma non esiste un modo per "aggirare" l'ENPALS?
Assolutamente no!
parlacomemangi: E' molto importante arrivare alle serate con tutti i certificati a posto... agibilità e numero di "posizione ENPALS" di ogni componente della band, perché in caso di controlli o verifiche andranno mostrati ..... se non dovessero esserci controlli, beh....quando poi, a fine mese si dovranno fare i versamenti... beh... se ad esempio una band è formata, che so, da 7 elementi... non è mica detto che, per quel determinato concerto... in quel determinato locale... debbano aver suonato tutti e 7... magari in quell'occasione hanno suonato solo in 3 su 7! ... ...e di conseguenza verranno versati i contributi per solo tre musicisti e non per tutti e sette...chiaro no? ...;-)

grazie a Lucio Contini dei Vallanzaska



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dal sito http://www.bluecommunity.it/leggi/agibilita.htm - 17.03.2005


Certificato di Agibilità - Circ. n. 21/'02

Descrizione: Certificato di Agibilità
Normativa: Circolare n. 21 del 4 Giugno 2002

Note: La circolare n. 21 del Giugno 2002 stabilisce obbligatorietà del possesso del certificato di agibilità per determinate categorie di lavoratori dello spettacolo, uniformando le prassi a livello nazionale e tenuto conto della convenzione con la SIAE. Nella circolare viene affrontata anche la problematica inerente gli operatori del settore dilettantistico/amatoriale, tentando di salvaguardare, nell'intento dei legislatori, professionisti e amatori. Si tratta, in breve, di contribuiti a fini pensionistici. L'agibilità è richiesta sia per prestazioni amatoriali (gratuite), sia per prestazioni professionali, quindi è obbligatoria anche quando l'artista non percepisce alcun compenso, con la differenza che per le prestazioni gratuite non sono dovuti i versamenti contributivi. Per le prestazioni amatoriali l'organizzatore dello spettacolo (chiunque sia) deve compilare un apposito modulo nel quale viene dichiarato che l'artista non percepisce soldi. Entrambi i moduli per l'agibilità (prestazioni gratuite e contribuite) sostituiscono il contratto di lavoro a tempo determinato, necessario per i rapporti di collaborazione tra imprese/società e professionisti/lavoratori/artisti. E' il gestore del locale o l'organizzatore dell'evento che è responsabile di tale espletamento burocratico ed i controlli vengono fatti sia dall'Enpals, sia dalla Siae, uffici ormai collegati. Quando la Siae riceve i borderau degli artisti, per la riscossione dei diritti, controlla anche l'iscrizione all'Enpals. Spesso l'organizzatore dello spettacolo non vuole occuparsi di agibilità e contratti a termine, richiedendo agli artisti di procurarsi agibilità e regolare la posizione Enpals. La circolare 21/'02 vieta il rilascio della Agibilità cosiddetta "aperta" (della durata di sei/dodici mesi) ed ha imposto il rilascio dello stesso certificato in relazione ad uno specifico evento (o serie di eventi). Ogni lavoratore dello spettacolo deve richiedere, entro massimo 5 giorni feriali dalla data dell'esibizione, all'ufficio Enpals di riferimento il certificato di agibilità specifico per l'evento. L'artista non può richiedere in prima persona il certificato di Agibilità, ma deve farlo tramite una società, associazione o cooperativa. All'artista viene richiesto d'indicare sull'apposito modulo: il nome del locale e la data dell'esibizione e il corrispettivo pattuito (non dimenticate un documento d'identità). Tale contributo pensionistico è individuale, quindi non è possibile richiedere una sola agibilità per un gruppo. Per i lavoratori dello spettacolo (non legati ad un ente) non esiste un minimo contributo annuale ma ogni 180 versamenti si accumula un anno contributivo ed il fondo pensionistico Enpals è accumulabile con altri, ad esempio Inps. La percentuale contributiva da versare all'Enpals è 32,70% (iscritti dopo il 1996) della quale il 23,81% a carico dell'organizzatore e il 8,89% è a carico dell'artista (il contributo si abbassa al 30,14% per gli iscritti prima del 1995 - 20,04% per il gestore, 10,10% per l'artista). Al contributo Enpals occorre aggiungere i versamenti: all'Inps dello 0,46% (con un massimale di paga giornaliera pari a 130.000 lire) e all'Inail mediamente intorno al 3,10%, (dipende dal valore di rischio) entrambi a carico del gestore. Si arriva quindi ad un totale delle percentuali contributive pari a 36,26%. Per venire in aiuto ai lavoratori dello spettacolo la Confesercenti ha promosso la nascita, in alcune regioni, di Cooperative che offrano servizi connessi all'ottenimento del Certificato di Agibilità. Alcune associazioni si occupano dell'espletamento delle pratiche di agibilità per le prestazioni gratuite.


CIRCOLARE N. 21 DEL 4/6/2002

SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA

A tutte le Imprese dello spettacolo
Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo
A tutte le società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti
Alle Sedi Compartimentali e Sezioni Distaccate
Ai Servizi ed Uffici della Direzione Generale

Circolare n. 21 del 4/6/2002
Protocollo n. 12 /CS e, p.c.
Allegati: 1
Al Sig. Commissario Straordinario
Ai Sigg. Componenti il Comitato di Vigilanza per la gestione del Fondo speciale per calciatori, allenatori di calcio e sportivi professionisti
Ai Sigg. componenti il Collegio Sindacale

Oggetto: il Certificato di Agibilità

Nella presente circolare viene riesaminata complessivamente la normativa che presiede all'obbligo del possesso del certificato di agibilità al fine di fornire un quadro completo in tale materia e per uniformare la prassi sul territorio nazionale, tenuto conto anche della vigenza di una convenzione sottoscritta dall'Ente con la SIAE. Mediante tale convenzione si è instaurato un rapporto sinergico con la Società Italiana Autori ed Editori che consente di fornire, attraverso una più capillare presenza sul territorio, un migliore servizio all'utenza. E' stata inoltre analizzata la complessa problematica inerente il "dilettantismo" nell'ottica di salvaguardare gli operatori del settore, consentendo nel contempo lo svolgimento della meritoria opera di diffusione dell'arte svolta dagli operatori del settore dilettantistico/amatoriale.

Premessa

Nell'occasione del riesame della normativa che presiede all'obbligo del possesso del certificato di agibilità per determinate categorie di lavoratori dello spettacolo, si ritiene utile rilevare l'importanza che riveste per il lavoratore l'iscrizione all'Ente di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, nonché il conseguente regolare versamento dei relativi contributi assicurativi, che risultano finalizzati alla costituzione della posizione pensionistica del soggetto protetto. Si rammenta altresì che l'obbligo del versamento contributivo grava sul datore di lavoro; in caso di mancato versamento dei contributi o di altri inadempimenti di natura amministrativa (quali la mancata richiesta del certificato di agibilità o la mancata presentazione della modulistica richiesta) il lavoratore non incorre in alcun tipo di sanzione da parte dell'Ente di previdenza. L'obbligo del versamento contributivo grava anche con riferimento ai lavoratori già titolari di una copertura assicurativa presso un diverso regime previdenziale obbligatorio. In tale ipotesi, i contributi versati all'ENPALS sono utili ai fini della costituzione di un unico trattamento pensionistico, essendo riconosciuta al lavoratore la facoltà di ricongiungere o totalizzare i periodi assicurativi eventualmente posseduti presso diverse gestioni previdenziali; i predetti contributi possono altresì dare luogo ad un ulteriore trattamento pensionistico, al verificarsi dei requisiti richiesti dalla legge. Si evidenzia, inoltre, che nella presente circolare vengono esaminate con particolare attenzione le circostanze che consentono l'esonero dalla richiesta del certificato di agibilità e dal conseguente pagamento dei contributi, nell'ottica di tutelare i lavoratori dello spettacolo da forme di concorrenza sleale. In questo campo l'ENPALS è fortemente impegnato a contrastare i comportamenti elusivi ed evasivi in campo previdenziale. A questo scopo l'Ente ha stipulato un accordo con la SIAE per un maggior controllo del territorio sui cui dettagli si veda il messaggio n. 3 del 4 giugno 2002.

1. Il quadro normativo
Il certificato di agibilità è disciplinato dall'articolo 10 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla Legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, apportate, per quanto riguarda il certificato di agibilità, dal Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in Legge 13 maggio 1988, n. 153. Come è noto, in ragione delle peculiarità che caratterizzano il settore dello spettacolo, il legislatore ha ritenuto necessario predisporre una tutela rafforzata per i lavoratori, artisti e tecnici, occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'articolo 3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni ed integrazioni (elenco nell'allegato 1). Tale compito viene assolto dall'Ente attraverso il rilascio del certificato di agibilità, che viene rilasciato previo accertamento della regolarità degli adempimenti contributivi o a seguito di presentazione di idonee garanzie, al fine di attestare che il datore di lavoro può svolgere attività lavorativa con i lavoratori i cui nominativi sono trascritti nell'interno del modello, retribuiti con l'importo indicato a fianco di ognuno, nel periodo di validità del certificato di agibilità, riportato sul frontespizio dello stesso o comunque nell'ambito del periodo di contratto del lavoratore stesso se inferiore al periodo di validità del certificato di agibilità. La previsione di cui all'articolo 10 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni ed integrazioni, deve peraltro essere letta in collegamento con quanto previsto dagli articoli 6 e 9 del medesimo provvedimento legislativo. In particolare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, l'impresa ha l'obbligo di presentare all'Ente una denuncia (modello 032/U) delle persone dalla stessa occupate, indicando:
a) a) la retribuzione giornaliera corrisposta;
b) b) tutte le altre notizie che saranno richieste dall'Ente per l'iscrizione e per l'accertamento dei contributi.
Grava sull'impresa, inoltre, l'obbligo di notificare all'Ente ogni variazione nei dati contenuti nella denuncia iniziale: le denunce di variazione (modello 032/U) devono essere trasmesse all'Ente non oltre cinque giorni dalla conclusione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni (articolo 9, comma 2). L'art. 6, comma 2, del medesimo decreto, come modificato dal Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in Legge 13 maggio 1988, n. 153 (G.U. 14 marzo 1988, n. 61 e G.U. 14 maggio 1988, n. 112), dispone, inoltre, che "Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 (elenco nell'allegato 1) dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall'articolo 10". Il certificato di agibilità, che dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari incaricati dell'accertamento e della esazione dei contributi, non può essere richiesto dal singolo lavoratore, ma esclusivamente dall'effettivo datore di lavoro, di cui si dirà più in dettaglio al successivo punto 3.

2. La richiesta del certificato di agibilità
Il Modello 032/U di richiesta di agibilità deve essere compilato in duplice copia. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità è necessario che dal Modello 032/U e dagli allegati risultino sempre i seguenti elementi:
- i lavoratori occupati;
- il compenso previsto;
- i luoghi ove si svolgono le attività;
- le date di impegno.
Si precisa che, qualora i lavoratori in questione non risultassero già iscritti all'ENPALS, dovrà essere richiesta l'iscrizione, dal datore di lavoro o dal lavoratore stesso, mediante la presentazione del modello 048/AG con fotocopia di un documento che attesti l'identità della persona. (L'Enpals sta attivando le procedure automatizzate mediante il proprio "Portale" telematico relativamente a tutti gli adempimenti che i soggetti assicurati debbano espletare nei confronti dell'Ente. Al più presto sarà disponibile una procedura relativa alla gestione del certificato di agibilità. Per un elenco dei servizi telematici attualmente disponibili si consulti il sito web: www.enpals.it.)

3. A chi può essere rilasciato il certificato di agibilità
Il certificato di agibilità può essere rilasciato a imprese, a formazioni sociali legalmente costituite o enti che occupano soggetti che svolgono un'attività tecnico-artistica nell'ambito dello spettacolo. In genere si verificano due fattispecie:
a) imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, teatri tenda, enti, associazioni, imprese del pubblico esercizio, alberghi, emittenti radio-televisive e impianti sportivi che assumono o scritturano direttamente lavoratori appartenenti alle categorie da 1 a 14 dell'articolo 3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso l'obbligo del possesso del certificato di agibilità - unitamente alla obbligazione contributiva - ricade sul soggetto che ha scritturato i lavoratori;
b) imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, teatri tenda, enti, associazioni, imprese del pubblico esercizio, alberghi, emittenti radio-televisive e impianti sportivi che stipulano contratti con società (cooperative di produzione e lavoro, s.a.s., s.r.l., ecc.), fondazioni, associazioni, ditte individuali legalmente costituite, occupanti lavoratori di cui al precedente punto a). Tali imprese, enti, associazioni debbono accertare che i soggetti con i quali hanno stipulato i contratti siano muniti del prescritto certificato di agibilità ENPALS. L'obbligo di munirsi del certificato riguarda anche le imprese e le formazioni sociali straniere operanti in Italia, a prescindere dalla circostanza che gli obblighi contributivi debbano essere assolti o meno in Italia. Si ribadisce che, in ogni caso, il certificato di agibilità deve essere rilasciato esclusivamente in relazione ad uno specifico evento o ad una serie di eventi, per il cui svolgimento lo stesso è richiesto, previa puntuale indicazione dei contenuti di cui al precedente paragrafo 2. Non è, quindi, in nessun caso consentito il rilascio di certificati di agibilità per periodi di tempo c.d. "aperti", a prescindere dalla durata più o meno ampia degli stessi. La durata del certificato di agibilità deve essere correlata ad un preciso periodo di programmazione documentato dal richiedente al momento della richiesta. Si ricorda che le notizie di cui al punto 2 potranno essere oggetto di successive comunicazioni di variazione, nel rispetto dei limiti temporali all'uopo previsti dalla normativa vigente, ovvero entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento (art. 9, comma 3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni ed integrazioni). Si precisa inoltre che il certificato di agibilità può essere rilasciato a persona delegata appositamente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa o formazione sociale. Qualora l'impresa o la formazione sociale si avvalga di un professionista per gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, lo stesso può richiedere il certificato di agibilità in nome e per conto dell'impresa se è iscritto in uno degli albi di cui al primo comma dell'articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 (consulenti del lavoro, avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali). Infine, si richiama l'attenzione alla normativa di cui all'art. 1 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che pone un generale e tassativo divieto di intermediazione e di interposizione di manodopera.

4. Certificato di agibilità per particolari situazioni
E', altresì, ammesso, in ipotesi del tutto eccezionali, il rilascio del certificato di agibilità a titolo gratuito, che deve essere vincolato al singolo evento. Tale certificazione potrà essere rilasciata esclusivamente a condizione che la manifestazione artistica si svolga a scopo benefico, sociale o solidaristico e che gli eventuali ricavi derivanti dallo svolgimento della manifestazione stessa, dedotte le spese di allestimento e di organizzazione, vengano interamente destinati alle predette finalità. Inoltre, ai lavoratori dello spettacolo coinvolti (elencati ai predetti punti da 1 a 14 del DLCPS più volte citato) non deve essere corrisposto alcun compenso per la prestazione svolta. Colui che provvede all'organizzazione dello spettacolo è tenuto ad attestare, dietro la propria responsabilità, la natura benefica, sociale o solidaristica della manifestazione in oggetto, nonché la totale assenza di qualsiasi forma di compenso, anche a titolo di rimborso spese non a pie' di lista, per le prestazioni artistiche svolte dai lavoratori impegnati. Anche i lavoratori dello spettacolo che svolgono le prestazioni artistiche nella manifestazione, devono attestare, sotto la propria responsabilità, di non percepire alcun compenso come sopra specificato. Si ricorda che, a norma dell'art. 12 della Legge n. 153 del 1969 così come modificato dall'articolo 6 del D. Lgs. N. 314 del 1997, i rimborsi spese forfetari rientrano nella base imponibile ai fini fiscali e previdenziali; non rientrano invece nella base imponibile fiscale e previdenziale le indennità trasferta entro le soglie di esenzione giornaliera fissate per legge e le spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute direttamente da chi organizza lo spettacolo, nel caso in cui ricorrano le condizioni di "trasferta".

5. Formazioni dilettantistiche o amatoriali.
Il possesso del certificato di agibilità, invece, non è richiesto (e non vi è obbligo contributivo) con riferimento allo svolgimento di manifestazioni da parte di formazioni dilettantistiche o amatoriali (complessi bandistici comunali, gruppi folkloristici, gruppi parrocchiali, compagnie teatrali amatoriali/dilettantistiche, complessi corali amatoriali/dilettantistici, cortei e rappresentazioni storiche, etc.), che, essenzialmente allo scopo di divertimento e/o per tramandare tradizioni popolari e folkloristiche, a fini educativi oppure allo scopo di diffondere l'arte e la cultura, si esibiscono in pubblico senza alcuna forma di retribuzione, neppure sotto forma di rimborso spese forfetario. La manifestazione artistica deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero non devono esservi incassi da presenza di pubblico pagante, né compensi diretti erogati a corrispettivo dell'allestimento della manifestazione stessa (Si precisa che i contributi erogati dall'Amministrazione centrale dello Stato ai sensi della Legge 30 aprile 1985, n. 163, così come i contributi erogati dagli Enti locali a complessi bandistici, a gruppi folkloristici e simili, non sono considerati compensi; non sono altresì considerati compensi le donazioni effettuate da privati ad associazioni od enti senza scopo di lucro finalizzati all'allestimento di manifestazioni artistiche mediante l'attività di dilettanti che non devono ricevere alcun compenso o retribuzione come specificato al primo capoverso). Quando per queste manifestazioni siano previsti ricavi che, tuttavia, siano interamente destinati alle finalità associative e a compensazione degli oneri di allestimento e di organizzazione dello spettacolo e/o vi siano coinvolti lavoratori dello spettacolo di cui all'art. 3 del DLCPS n. 708 del 1947 che non percepiscano alcun compenso per le prestazioni svolte, potranno essere rilasciate apposite certificazioni con le stesse modalità descritte al precedente punto 4. Inoltre, non è dovuta contribuzione quando gli Enti pubblici locali, nonché le Pro-Loco associate alla Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, organizzano manifestazioni per fini culturali, ricreativi o educativi, rappresentazioni storiche e folkloristiche, purché gli artisti non vengano retribuiti, neppure attraverso le formazioni sociali (bande, ecc) ingaggiate per l'evento, anche se vi è presenza di pubblico pagante. Pertanto i soggetti indicati al capoverso precedente che organizzano spettacoli sono tenuti a richiedere il certificato di agibilità gratuito solo nel caso specificato al punto 4, ovvero nel caso in cui i lavoratori coinvolti siano lavoratori dello spettacolo, già iscritti presso l'Enpals. Di contro può verificarsi che la prestazione artistica, anche se definita dilettantistica, si ponga in termini funzionali e complementari alla normale attività commerciale propria delle imprese di cui all'articolo 6, comma 2, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, come modificato dal Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in Legge 13 maggio 1988, n. 153, per le quali la prestazione viene eseguita, così da configurarsi come servizio offerto alla clientela, tenuta al pagamento anche indiretto di un corrispettivo. E' questo il caso, ad esempio, di intrattenimenti musicali o recitativi offerti in uno con altri servizi commerciali in locali non immediatamente destinati alla realizzazione di spettacoli o concerti. La natura di servizio destinato a titolo oneroso ad un pubblico determinato comporta che i relativi proventi siano assimilabili al concetto di "incasso da pubblico pagante" e l'esibizione sia configurabile come prestazione d'opera, da ritenersi giuridicamente connotata, salvo rigorosa prova contraria, dal carattere della onerosità. Con riferimento a questo ultimo aspetto, si segnala inoltre il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 6 aprile 1999, n. 3304, secondo cui "Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione; a tale fine non rileva il grado maggiore o minore di subordinazione, cooperazione o inserimento del prestatore di lavoro, ma la sussistenza o meno di una finalità ideale alternativa rispetto a quella lucrativa, che deve essere rigorosamente provata da chi afferma la gratuità". Per tutto quanto specificato al presente punto, le convenzioni già in essere con Associazioni amatoriali o dilettantistiche ed Enti non commerciali riguardanti il rilascio dello specifico certificato di agibilità senza oneri decadono automaticamente, in quanto il predetto specifico certificato, non più necessario, non sarà più considerato utile per attestare la natura dilettantistica o amatoriale delle prestazioni rese dagli associati. Potranno essere concesse dalla Direzione generale autorizzazioni, oppure stipulate apposite convenzioni, per lo svolgimento di attività artistiche alle Associazioni a carattere nazionale che coordinano l'attività di Gruppi artistici, teatrali o musicali amatoriali, agli Enti pubblici e agli Enti locali nei casi e alle condizioni di cui al precedente punto 4.

6. Altre situazioni particolari.
L'esclusione dall'obbligo di richiedere ed esibire il certificato di agibilità, nonché l'esclusione dall'obbligo contributivo, opera anche con riferimento ai saggi di danza o saggi di altre arti, effettuati da bambini e giovani frequentanti corsi didattici, oppure con riferimento a manifestazioni organizzate a fini socio-educativi da oratori, associazioni con riconoscimento ecclesiale o comunque da associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché da associazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266 del 1991, da associazioni di promozione sociale di cui alla Legge n. 383 del 2000 e da cooperative sociali di cui alla Legge n. 381 del 1991, purché non si riscontri una vera e propria attività di spettacolo. Per quanto riguarda attività di spettacolo che si svolgono in locali pubblici in occasione di cerimonie private (battesimi, matrimoni, ecc), gli adempimenti di richiesta del certificato di agibilità e di pagamento dei contributi previdenziali devono essere assolti dal gestore del locale, qualora i singoli artisti siano assunti o scritturati direttamente dallo stesso ai fini dell'organizzazione dell'evento. Nel caso in cui invece venga ingaggiata, anche dai privati che organizzano l'evento, una formazione sociale di artisti, su quest'ultima ricadrà l'obbligo di richiesta del certificato di agibilità e del relativo versamento dei contributi. Per i casi in cui i singoli artisti siano ingaggiati direttamente dai privati che organizzano l'evento si ricorda che l'adempimento è a carico del committente in quanto datore di lavoro. Si ricorda che in ogni caso resta in capo al gestore dei locali (art. 6, comma 2 del DLCPS n. 708 del 1947) presso cui agiscono i lavoratori dello spettacolo di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo n. 708 del 1947 l'obbligo di accertarsi che quest'ultimi siano in possesso del certificato di agibilità.

7. Chi rilascia il certificato di agibilità
Il rilascio del certificato di agibilità è a cura dell'Enpals. Nel caso in cui la richiesta di rilascio del certificato sia presentata tramite gli sportelli della SIAE, l'operatore - una volta verificato che la richiesta sia conforme alle disposizioni sopra impartite - restituisce all'impresa copia del Modello 032/U unitamente alla ricevuta datata e siglata, sostitutiva del certificato di agibilità, attestante la presenza nel Modello 032/U di tutti gli elementi necessari al rilascio del certificato. Si ribadisce ancora che ogni variazione rispetto alle date e località di svolgimento dello spettacolo o ai lavoratori occupati deve essere resa nota all'Ente, direttamente o attraverso la SIAE, nel termine di cinque giorni dalla conclusione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni. Il Modello 032/U, acquisito negli archivi informatici dell'Enpals, viene trasmesso dalla Siae alla Sede Compartimentale dell'Enpals competente per territorio. Qualora quest'ultima non si esprima negativamente entro il termine di 30 giorni dal rilascio della ricevuta da parte dell'operatore Siae, il modello 032/U, timbrato e sottoscritto dal responsabile SIAE, assume valore di certificato di agibilità. Peraltro, anche se l'ENPALS entro il predetto termine di 30 giorni si esprimesse negativamente, sono fatti salvi gli effetti già prodotti nelle more dell'assunzione di una decisione da parte dell'Ente. Gli Uffici periferici dell'Ente, ai fini di uniformare le modalità operative rilasceranno copia del modello 032/U timbrato e sottoscritto dal funzionario incaricato. In relazione a quanto specificato nel presente punto, l'Ente provvederà rapidamente alla rivisitazione della modulistica per adeguarla alle nuove esigenze e per semplificare gli adempimenti degli utenti. Provvederà, inoltre, alla revisione delle procedure informatiche per adeguarle alla possibilità di utilizzare il portale telematico per l'inoltro di qualsiasi comunicazione all'Ente, ivi comprese le variazioni rispetto alla richiesta iniziale di certificato di agibilità.

8. Regime sanzionatorio
In caso di mancato accertamento del possesso del certificato di agibilità i soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, obbligati al controllo del possesso di tale certificato, sono soggetti alla sanzione amministrativa di Euro 25 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata (art. 6, comma 3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947).

9. Deposito cauzionale
Per le imprese di nuova costituzione e per quelle con carichi contributivi pendenti è necessario il versamento del deposito cauzionale commisurato al carico contributivo stimato per il periodo di agibilità (retribuzione giornaliera moltiplicato per il numero dei lavoratori moltiplicato per i giorni di lavoro moltiplicato per l'aliquota contributiva), nella misura del:
- 75% per le imprese della musica leggera, arte varia, rivista e avanspettacolo, per i complessi bandistici e per l'animazione turistica;
- 33% per le imprese della prosa, per i teatri stabili, per le imprese liriche, concertistiche e di balletto, per i circhi equestri e spettacoli viaggianti;
- 17% per i piccoli circhi di nuova costituzione ed associati all'Ente Circhi, con un massimo di 8 dipendenti e con tendone di capienza per 400 posti;
- 100% per le imprese straniere della produzione cinematografica che, per la realizzazione in Italia di filmati o sceneggiati, hanno assunto lavoratori italiani;
- 100% per le imprese dell'avanspettacolo, nel caso che il certificato di agibilità sia richiesto per un periodo pari od inferiore a 30 giorni;
- 70% per le imprese e formazioni artistiche straniere appartenenti a Paesi con i quali l'Italia non ha stipulato convenzioni internazionali.

L'importo del versamento a titolo di deposito cauzionale è determinato dall'ufficio presso il quale è stata presentata la richiesta del certificato di agibilità (Sede dell'Enpals o sportello della Siae). Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando la causale contributo RCLS, e formalizzato con la presentazione del modello 031/RC1. Si ricorda che il modello 031/RC1 deve essere compilato come segue:
- dati identificativi dell'impresa e dell'attività: tutti i dati
- periodo di riferimento: periodo per cui viene richiesta l'agibilità
- sezione 2: riferimento nota ENPALS: protocollo ENPALS o SIAE
data: data richiesta
codice causale: 084
periodo di riferimento: nessun dato
Importo: l'importo del deposito cauzionale

Al fine di perfezionare l'iter della pratica, l'utente dovrà quindi ritornare allo sportello ENPALS o SIAE dopo aver effettuato il versamento. A fronte della richiesta del certificato di agibilità, il deposito cauzionale è dovuto anche dalle imprese straniere operanti in Italia, come sopra specificato. Per quanto riguarda le imprese e formazioni sociali straniere appartenenti a paesi con i quali l'Italia non ha stipulato convenzioni internazionali, il certificato di agibilità potrà essere richiesto in nome e per conto del complesso straniero anche dall'impresa, ente o istituzione italiana con la quale è intercorso contratto di rappresentazione. Si precisa infine che l'Ente può accettare come deposito cauzionale una fideiussione Bancaria. In tal caso, l'Impresa dovrà esibire valida certificazione attestante la fideiussione, la cui restituzione è vincolata ad un'apposita dichiarazione liberatoria dell'Ente. L'ente, al fine di agevolare le imprese di nuova costituzione, sta valutando la possibilità di ridurre il peso del deposito cauzionale e le modalità di recupero delle somme versate a tale titolo. Le nuove disposizioni in materia di deposito cauzionale verranno comunicate con apposita circolare.

10. Imprese straniere che operano in Italia per un periodo di tempo limitato, provenienti da Paesi con i quali non esistono accordi appositamente stipulati in materia previdenziale.
Le imprese straniere che operano in Italia per un periodo di tempo limitato per spettacoli di arte varia dovranno versare anticipatamente, in luogo del deposito cauzionale di cui al precedente punto 9 la contribuzione ordinaria dovuta. Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando la causale contributo CCLS, e formalizzato con la presentazione del modello 031/R. Al fine di perfezionare l'iter della pratica, l'utente dovrà quindi ritornare allo sportello ENPALS o SIAE dopo aver effettuato il versamento.

11. Imprese straniere che operano in Italia provenienti da Paesi con i quali esistono accordi appositamente stipulati in materia previdenziale.
Se le predette imprese straniere provengono da paesi dell'area UE o con i quali esistono accordi internazionali in materia previdenziale, il certificato di agibilità dovrà essere rilasciato in regime di esenzione contributiva, previa esibizione dei previsti documenti esonerativi: E101, IT4, ecc (cfr. circolare n. 5 del 1985). Si sottolinea che il certificato di agibilità, sia per le imprese facenti parte dell'U.E. o di paesi con i quali l'Italia ha stipulato accordi e convenzioni internazionali in materia previdenziale, sia per le imprese provenienti da paesi con i quali non siano vigenti tali tipi di rapporti, può essere rilasciato all'impresa, ente o istituzione italiana che, in nome e per conto di quella straniera, ha stipulato un contratto di rappresentazione assumendone diritti ed oneri. Tale contratto, può essere stipulato anche con l'impresa, ente, istituzione italiana che riceve la prestazione artistica da quella straniera.

12. Lavoratori stranieri operanti in Italia.
a) Lavoratori stranieri provenienti da Paesi con i quali esistono accordi appositamente stipulati in materia previdenziale.
I lavoratori stranieri provenienti da Paesi dell'area UE o da Paesi con i quali esistono accordi bilaterali in materia previdenziale, con qualifiche uguali a quelle previste per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 3 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive integrazioni e modificazioni, categorie dal n. 1 al n. 14, sono sottoposti alla stessa normativa dei corrispondenti lavoratori italiani. Pertanto in caso di ingaggio da parte di un'impresa, ente, istituzione italiana, andrà richiesto il certificato di agibilità e, vigendo il principio della territorialità della prestazione, i contributi dovranno essere pagati in Italia, salvo che i lavoratori in questione siano in possesso dell'apposito modello esonerativo (esempio modello E101 per l'area UE), rilasciato dal competente ufficio straniero. I modelli esonerativi dovranno essere esibiti in originale, e nel caso fossero interessati più Uffici periferici dell'Ente per attività da svolgere in luoghi diversi, onde consentire agli altri Uffici il rilascio del certificato di agibilità, il primo di questi ultimi che rilascerà il certificato in questione, provvederà ad apporre la dizione "conforme all'originale" sulla copia che dovrà essere restituita al richiedente l'agibilità per gli adempimenti successivi.

b) lavoratori stranieri provenienti da Paesi con i quali non esistono accordi bilaterali in materia previdenziale.
I lavoratori stranieri provenienti da Paesi con i quali non esistono accordi bilaterali in materia previdenziale, ingaggiati da un'impresa, ente, istituzione italiana sono soggetti alla stessa normativa dei corrispondenti lavoratori italiani se ingaggiati con qualifiche uguali a quelle previste per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 3 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive integrazioni, categorie dal n. 1 al n. 14. Il datore di lavoro dovrà quindi richiedere il certificato di agibilità, presentando i contratti di ingaggio e, successivamente, pagare la contribuzione dovuta per le prestazioni rese.

13. Scambi culturali.
Le imprese straniere che operano in Italia in regime di scambio culturale tra i due paesi interessati, sono tenute a certificare la circostanza esibendo valida documentazione al momento della richiesta del certificato di agibilità. A tal proposito esse dovranno esibire una dichiarazione rilasciata dal Ministero degli Esteri con l'indicazione che l'attività artistica in Italia avviene nell'ambito degli scambi culturali e che rientra nel protocollo d'intesa tra i due stati interessati. Subordinatamente, può essere rilasciata dichiarazione della rappresentanza diplomatica in Italia. Sarà considerata valida anche idonea dichiarazione dell'Ambasciata o dal Consolato Italiano del Paese di provenienza dell'impresa interessata. Nella predetta dichiarazione dovranno essere indicati gli estremi del protocollo d'intesa relativo agli scambi culturali sottoscritto dai due stati interessati. Dovrà essere allegato anche l'invito formulato dall'Ente italiano al gruppo straniero contenente l'indicazione delle date e l'attestazione della gratuità delle prestazioni, elemento fondamentale degli scambi culturali. Anche complessi o gruppi che in precedenza non fossero stati ricompresi tra quelli inizialmente indicati negli elenchi raggruppanti i medesimi complessi o gruppi destinati agli scambi culturali tra l'Italia ed il paese straniero, possono rientrare nell'ambito degli scambi stessi, peraltro i gruppi o complessi dovranno esibire documentazione attestante la circostanza in questione. La documentazione di cui sopra dovrà essere rilasciata dalle medesime fonti indicate in precedenza (rappresentanza diplomatica italiana nel paese di provenienza, Ministero degli Esteri). Se le imprese straniere operanti in regime di scambi culturali, ricevono un compenso a qualsiasi titolo per le prestazioni che andranno ad effettuare, questo dà luogo all'imposizione contributiva, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 153 del 1969, così come modificato dal D. Lgs. n. 314 del 1997. Non saranno ritenute assoggettabili a contribuzione le spese di viaggio sostenute dall'impresa straniera dalla frontiera alla località sede della manifestazione, così come esentate saranno anche le spese di viaggio sostenute per lo spostamento da una località all'altra in caso di tour della stessa impresa. Analogamente, non formeranno imponibile contributivo le spese di soggiorno sia pagate direttamente dall'impresa straniera, sia quelle rimborsate dall'impresa italiana a fronte di documentazione probante e sia con pagamento diretto da parte dell'impresa italiana, né le spese effettivamente sostenute e rimborsate a pie' di lista. Ovviamente le varie fattispecie di cui sopra dovranno essere previste nel contratto di scrittura artistica.

IL DIRETTORE GENERALE (Massimo Antichi)

Allegato 1

Elenco delle categorie di lavoratori per le quali deve essere richiesto il certificato di agibilità.

Gruppo canto

011 artisti lirici, 012 cantanti, 013 Coristi e vocalisti, 014 Maestri del coro, assistenti, aiuti (suggeritori del coro)

Gruppo attori

021 attori di prosa e allievi attori (Mimi), 022 attori cinematografici (*) e di audiovisivi (*), 023 artisti doppiatori (*), 024 attori di operetta, 025 artisti di rivista, varietà ed attrazioni (comici, fantasisti, soubrettes), 026 artisti del circo (acrobati, clowns, domatori, fantasisti), 027 artisti di fotoromanzi (*), 028 suggeritori teatrali, cinematografici (*), e di audiovisivi (*), 029 generici (*) e figuranti speciali (*)

Gruppo conduttori

031 presentatori, 032 disc-jokey, 033 animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica (alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico alberghiere, villaggi turistici, campeggi, agriturismi, ecc.)

Gruppo registi - sceneggiatori

041 Registi teatrali, cinematografici (*) e di audiovisivi (*), 042 aiuto-registi teatrali, cinematografici (*) e di audiovisivi (*), 043 sceneggiatori teatrali, cinematografici (*) e di audiovisivi (*), 045 direttori della fotografia (*)

Gruppo Direttori di scena e di doppiaggio

061 direttori di scena (*), 062 direttori di doppiaggio (*), 063 assistenti di scena e di doppiaggio (*)

Gruppo Direttori e Maestri di orchestra

071 direttori d'orchestra, 072 sostituti direttori d'orchestra, 073 maestri suggeritori

Gruppo concertisti, orchestrali

081 concertisti e solisti, 082 professori d'orchestra, 083 orchestrali anche di musica leggera

Gruppo ballo figurazione e moda

091 coreografi (*) e assistenti coreografi (*), 092 ballerini e tersicorei, 093 indossatori, 094 figuranti lirici, 095 figuranti di sala

Gruppo tecnici

112 tecnici del montaggio e del suono del teatro, 113 tecnici del montaggio e del suono di audiovisivi (*)

Gruppo operatori e maestranze

121 operatori di ripresa cinematografica e audiovisiva (*), 122 aiuto operatori di ripresa cinematografica e audiovisiva (*), 127 attrezzisti (*)

Gruppo scenografi

133 scenografi (*)

Gruppo bandisti

074 maestri di banda, 084 bandisti

Gruppo amministratori

101 amministratori di formazioni artistiche

Gruppo arredatori e costumisti

131 Architetti (*), arredatori (*), 132 Costumisti (*), figurinisti (*), modiste (*)

Gruppo truccatori e parrucchieri

141 truccatori (*), 142 parrucchieri (*)

Gruppo tecnici

116 tecnici delle luci, scena ed altri tecnici del teatro, 117 tecnici delle luci, scena ed altri tecnici di audiovisivi (*), 119 tecnici addetti alle manifestazioni di moda

Gruppo operatori e maestranze

124 maestranze teatrali, 125 maestranze delle imprese di audiovisivi (*)

(*) non rientrano nel certificato di agibilità per attività finalizzate o inserite in produzioni cinematografiche (Art. 1, Legge n. 153/1988). L'esenzione riguarda anche le imprese della produzione cinetelevisiva; fanno eccezione le imprese (per le quali rimane valida la prassi finora seguita) che operano in regime di appalto RAI, in virtù di apposito accordo sottoscritto tra RAI ed ENPALS, finalizzato ad una maggiore tutela dei lavoratori. L'obbligo della richiesta del certificato di agibilità permane per le emittenti radiotelevisive allorché contrattualizzino direttamente lavoratori per lo svolgimento di spettacoli di arte varia all'interno dei locali delle emittenti stesse.

N.B.: il codice indicato a fianco delle attività è quello da riportare nei modelli 031/CM e nei modelli 032/U.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dal sito http://www.comune.torino.it/musicainpiemonte/consulenze.htm -- 19.03.2005

ULTIME NOTIZIE: Enpals e Governo scaricano sui singoli musicisti gli adempimenti per l'agibilità.

Con la circolare n. 17 (113kb) del 17/6/2004 l'Enpals interpreta in modo ampio le norme della finanziaria 2004 che permettevano anche al professionista con partita iva di avere l'agibilità come singolo. Infatti adesso anche i singoli senza partita iva possono ottenerla, e quindi tutti gli adempimenti burocratici, economici e fiscali ricadono sui singoli musicisti, soprattutto sui dilettanti e non professionisti. Una brutta notizia e un altro segnale di come Enpals e Governo non aiutino, anzi danneggino la musica emergente italiana.

- Finanziaria 2004: I singoli lavoratori autonomi possono richiedere il certificato di agibilità Enpals ed autoversarsi i contributi previdenziali. Nella finanziaria le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - pubblicata sulla gazzetta Ufficiale n. 299 del 27-12-2003- Suppl. Ordinario n.196). Ecco i riferimenti di legge:
Art. 3. Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici.
98. All'elenco di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, dopo il numero 23) è aggiunto il seguente: "23-bis) lavoratori autonomi esercenti attività musicali".
99. All'articolo 6, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente".
100. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è aggiunto il seguente comma: "15-bis. I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, provvedono direttamente all'adempimento degli obblighi contributivi di cui al presente articolo".


La sentenza che tutti aspettavamo!! L'agibilità Enpals non è un obbligo per i non professionisti. E' finito davanti al giudice del lavoro un contenzioso sull'agibilità Enpals. Il giudice Michele Maria Benini ha regolato il contenzioso a favore dei musicisti. La notizia arriva dal quotidiano L'Adige, il 24/5/2003, con un articolo a firma di Nicola Guarnieri. Ci siamo informati e abbiamo richiesto la sentenza integrale al Tribunale di Trento, che molto celermente e gentilmente ce l'ha spedita. Eccone alcune parti significative.
Al punto 2 delle motivazioni: "... Presupposto imprescindibile perché sia ravvisabile l'obbligo assicurativo presso l'Enpals è il fatto che ci si trovi di fronte a lavoratori dello spettacolo in senso vero e proprio. L'obbligo assicurativo prescinde quindi dalla natura del rapporto di lavoro, che può essere indifferentemente di natura subordinata oppure di natura autonoma (in questo senso è il consolidato orientamento della Cassazione: Cass. 5.5.1992 n.5323 e Cass. 14.4.2001 n.5593). Prescinde anche dall'esercizio di un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 e ss. cc. essendo esso stabilito con riferimento ad una nozione di impresa intesa in senso lato. Invece, come si è detto, lavoratori dello spettacolo in senso tecnico da assicurare obbligatoriamente presso l'Enpals sono soltanto coloro che stabilmente, professionalmente, ancorché in compiti ausiliari, sono impiegati per svolgere attività essenzialmente destinate alla realizzazione di spettacoli, per spettacolo dovendosi intendere non qualsiasi forma di manifestazione con il concorso del pubblico, ma esclusivamente quello che propriamente ha il fine di rappresentare ed interpretare un testo letterario o musicale, con personale abilità degli interpreti, rivolta a provocare il divertimento, inteso in senso culturalmente ampio, degli spettatori (Cass. 22.1.1997 n.633). Ai fini dell'iscrizione all'Enpals, la Cassazione considera quindi lavoratori dello spettacolo soltanto coloro che stabilmente e professionalmente sono impiegati per svolgere attività essenzialmente destinate alla realizzazione di spettacoli (nello stesso senso anche Cass. 15.6.1992 n.7323) ...". E ancora, al punto 3 comma 2 si definisce che: "...Si tratta di musicisti dilettanti, persone quindi che unicamente per diletto, per coltivare la loro passione per la musica, si offrono occasionalmente per suonare in un locale o nell'ambito di una manifestazione. Si tratta quindi di persone per la quali suonare è un'occupazione saltuaria, svolta a livello amatoriale ...". Questo per il numero esiguo di serate all'anno e soprattutto "... è il fatto che tutti quanti avevano un altro lavoro ...". Il giudice continua al punto 4: "... E bene facevano ad avere un'altra occupazione, dato che l'attività di musicista non avrebbe permesso loro di vivere. Quando andava bene, infatti, ai musicisti era riconosciuto unicamente un rimborso delle spese ...". Da ciò si evince che i rimborsi spese anche in denaro non sono riconducibili a compensi quindi non sono soggetti ad Enpals. Infine al punto 7 comma 3: "... Equivoca il Servizio Lavoro della Provincia di Trento anche sul fatto che alcuni lavoratori almeno non potrebbero essere considerati dilettanti puri e semplici, in quanto insegnanti di musica. Un conto è infatti la bravura del musicista, un conto è il fatto che la persona debba essere considerata dilettante per il fatto di svolgere un'attività di tipo occasionale e non professionale. Quindi un musicista può essere considerato dilettante (nel senso di non professionista, ossia nel senso di persona che non ritrae dalle esibizioni musicali i mezzi per il proprio sostentamento) anche se di provetta abilità ...".
Questa sentenza a nostro giudizio mette la parola fine a tutte le polemiche e alle strumentali interpretazioni da parte dell'Enpals. Le categorie sono due: professionisti e dilettanti. Nei dilettanti rientrano anche i musicisti che guadagnano soldi a titolo di rimborso spese. I professionisti sono soggetti ad agibilità Enpals, gli altri no. E' chiaro che una sentenza non fa giurisprudenza, ma è un buon inizio verso un chiarimento definitivo della questione dilettanti-professionisti. La sentenza è quella del giudice Michele Maria Benini, Tribunale di Trento n. 93/02, R.G. 420/00, Cron. 564/02, del 29 aprile 2002. Per chi fosse interessato la sentenza integrale è disponibile presso i nostri uffici.


Continuano qua e là gli incontri alla presenza di funzionari Enpals e Siae. Mentre sembra che per gli spettacoli al di fuori di esercizi pubblici (bar, discoteche, club, ristoranti) la situazione sia migliorata non ci sono notizie riguardanti la situazione dei musicisti dilettanti o semiprofessionisti e le loro misere retribuzioni. Anche i funzionari Enpals e Siae si rendono conto che il trattamento per queste categorie deve essere differenziato da quello per chi è professionista a tutti gli effetti. Serve un urgente intervento del Governo a sanare questa anomalia: noi abbiamo fatto proposte concrete e abbiamo indicato vie percorribili per risolvere la situazione (estensione delle norme di cui alla Legge 13/5/99 n. 113, art. 25 anche per i musicisti). Restiamo in attesa.

La circolare attesa è finalmente uscita: è la n. 21 del 4/6/2002, che precisa i casi di obbligo di agibilità. Non è soddisfacente perché Enpals e Governo continuano a non riconoscere tutto il mondo dei musicisti semiprofessionisti e non riconoscono alcune esenzioni o condizioni favorevoli. La parte interessante riguarda gli spettacoli senza retribuzione.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dal sito www.supportimusicali.it/contenuti/default.asp?catid=19 ---- 19.03.2005


Dal 1 Luglio il musicista e' lavoratore autonomo...


AUTORE: R. Pirola
FONTE: Enpals


La Legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria per il 2004, ha introdotto rilevanti semplificazioni degli adempimenti relativi alla richiesta di certificazione di agibilita' e alle modalita' di versamento dei contributi previdenziali dovuti all'ENPALS per i lavoratori autonomi esercenti attivita' musicali.
Dal 1 luglio e' di fatto attiva, per i musicisti e i lavoratori delle altre categorie previste, la possibilita' di richiedere personalmente l'agibilita' e versare i contributi.
Sull'argomento dedicheremo ampio spazio ed approfondimenti nelle prossime settimane, per ora evidenziamo alcuni aspetti che possiamo definire "innovativi".
*) L'attivita' del musicista viene ora inquadrata come lavoro autonomo.
*) Restano comunque in vigore le precedenti disposizioni, quindi chi e' iscritto ad una Cooperativa puo' continuare a svolgere la propria attivita' come "lavoratore dipendente" alle condizioni finora applicate.
*) Nel caso il musicista decida di operare come "lavoratore autonomo esercente attivita' musicali" si accolla la richiesta dell'agibilita', il versamento dei contributi e le responsabilita' legate al caso (in caso di controllo eventuali sanzioni amministrative saranno a carico del lavore).
*) Rimane l'obbligo dell'iscrizione all'Enpals.

Di seguito uno stralcio della circolare n. 17 del 17 giugno 2004, in riferimento alle nuove norme. La circolare e' vibile in maniera completa sul sito Enpals.


Circolare n. 17 del 17 giugno 2004

Oggetto: lavoratori autonomi esercenti attivita' musicali. Istruzioni attuative

Sommario: nella presente circolare vengono esaminate le norme, introdotte dalla legge n.350 del 2003, che disciplinano il rilascio del certificato di agibilita' e l'adempimento degli obblighi contributivi per i lavoratori autonomi esercenti attivita' musicali e si forniscono le necessarie istruzioni operative.

1. Il quadro normativo
La legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria dello Stato per l'anno 2004, ha introdotto all'art. 3, commi 98, 99 e 100, una nuova categoria di iscritti all'ENPALS e, relativamente ad essa, alcune innovazioni in materia di certificato di agibilita' e di obblighi contributivi. In particolare, il comma 98 del predetto articolo ha aggiunto all'elenco dei lavoratori assicurati all'ENPALS, di cui all'art.3 del D.Lgs.C.P.S. 708/1947, il numero 23-bis, corrispondente ai "lavoratori autonomi esercenti attivita' musicali". Il successivo comma 99 ha integrato l'art. 6, comma 2, del D.Lgs.C.P.S. 708/1947, stabilendo che i predetti lavoratori autonomi richiedano direttamente il certificato di agibilita', previsto dall'art. 10 del sopra citato decreto, il cui obbligo di custodia continua a permanere, per espressa disposizione legislativa, in capo al committente. Infine, il comma 100 dell'art.3 della legge n. 350/2003, aggiungendo il comma 15-bis all'art. 1 del D.Lgs. n. 182/1997, ha disposto che i lavoratori autonomi esercenti attivita' musicali provvedano direttamente all'adempimento degli obblighi contributivi. Al riguardo, e' opportuno precisare che, qualora il soggetto committente della prestazione lavorativa risulti sprovvisto del certificato di agibilita', al medesimo verra' irrogata la sanzione amministrativa contemplata dall'art. 6, comma 3 del D.Lgs.C.P.S. 708/1947 e successive modificazioni. In tal caso, ai fini della individuazione del soggetto tenuto all'assolvimento dei relativi obblighi contributivi, la circostanza che la prestazione sia resa in qualita' di "lavoratore autonomo esercente attivita' musicali" dovra', ovviamente, essere suffragata da adeguati elementi documentali (contratti, ecc.). Si ricorda che, conformemente a quanto stabilito nella circolare 21/2002, nell'ipotesi di artisti ingaggiati direttamente da privati che organizzano l'evento, il gestore del locale e' tenuto a dimostrare, mediante idonea documentazione, di aver accertato che i lavoratori dello spettacolo siano in possesso del certificato di agibilita'. Per quanto attiene ai lavoratori autonomi che esercitano attivita' musicali congiuntamente con altri lavoratori della medesima categoria, gli adempimenti finalizzati al rilascio del certificato di agibilita', nonche' quelli connessi all'assolvimento degli obblighi contributivi, gravano su ciascuno dei lavoratori interessati. Naturalmente, laddove si tratti di complessi o gruppi musicali legalmente costituiti continua a valere il regime ordinario, in base al quale i sopra citati obblighi sono a carico del complesso o gruppo musicale. Si precisa che, ai fini del rilascio del certificato di agibilita', per i lavoratori in questione, non si applica l'istituto del deposito cauzionale, che l'art. 10, comma 3 del D.Lgs.C.P.S. 708/1947 prevede unicamente per le imprese. Va da se' che, in caso di violazione degli obblighi contributivi, ulteriori certificati di agibilita' o proroghe di quelli gia' in possesso del lavoratore saranno rilasciati previa regolarizzazione dell'inadempienza. Si fa presente, infine, che, poiche' ai sensi della legge n.350/2003 i lavoratori autonomi esercenti attivita' musicali costituiscono una nuova categoria di iscritti all'ENPALS e pertanto non sono stati presi in considerazione dal D.M. 10 novembre 1997 che ha suddiviso le categorie dei soggetti assicurati in tre raggruppamenti allo scopo di determinare i requisiti per il raggiungimento dell'annualita' contributiva, l'Ente ha attivato, per l'individuazione del raggruppamento di appartenenza, la procedura prevista dall'art. 3, secondo comma, del D.Lgs.C.P.S. 708/1947 come modificato dall'art. 43, 2 comma della legge n. 289/2002.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sentenza che affronta, tra i vari problemi, quello del presunto obbligo, per i musicisti amatoriali, di iscrizione all'Enpals.


Sent. 93/02
R.G. 420/00
Cron. 564/02


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Trento


Il dott. Michele Maria Benini, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa per controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie promossa con domanda depositata in data 29.12.2000

da

BERTOCCHI SANTO, rappresentato e difeso dagli avv.ti L. Cescatti e D. Botteri ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Trento, corso 3 Novembre 72/B, giusta delega a margine del ricorso. RICORRENTE

contro

SERVIZIO LAVORO della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO in persona del Dirigente dott. Nicola Cenname che elegge domicilio in Trento, Via Gilli n. 4. CONVENUTO

Oggetto: ricorso ex art. 22 L. 689/81.

Svolgimento del processo:
Con ordinanza ingiunzione dd. 28.11.2000 n. 86623 di prot., il Servizio Lavoro della Provincia autonoma di Trento ordinava a Bertocchi Santo, nella sua veste di titolare della ditta Produzioni Cipiesse di Bertocchi Santo, di pagare, a titolo di sanzione amministrativa, la somma di lire 10.970.500.= in conseguenza della violazione degli artt. 11 comma 2 e 6 comma 2 del D.L.C.P.S. 16.7.1947 n. 708, ratificato con modificazioni nella legge 29.11.1952 n. 2388, nel testo sostituito dall'art. 1 del D.L. 13.3.1988 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 13.5.1988 n. 153, per aver adibito al lavoro numerosi lavoratori autonomi sprovvisti del prescritto libretto Enpals e per aver fatto agire detti lavoratori dello spettacolo, appartenenti alle categorie indicate nell'art. 3 del D.L.C.P.S. 708/1947, non in possesso del certificato di agibilità Enpals.
Il Servizio Lavoro della PAT rilevava che l'attività svolta dai lavoratori dello spettacolo non poteva essere considerata di natura dilettantistica né di carattere occasionale bensì di natura imprenditoriale; per il periodo intercorso dal giugno 1996 al settembre 1997, per le prestazioni rese nella provincia di Trento da questi musicisti erano state emesse fatture dalla ditta Cipiesse, cui erano ascrivibili i rapporti di lavoro, mentre il fatto che detti lavoratori fossero associati all'Amad risultava una fittizia copertura al fine di non versare la contribuzione dovuta agli enti preposti.
Con il ricorso depositato in data 30.12.2000, Bertocchi Santo adiva il Tribunale di Trento in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione ex art. 22 della legge n. 689/1981 avverso l'ordinanza ingiunzione predetta, di cui chiedeva l'annullamento.
L'opponente faceva presente che i musicisti erano iscritti all'Amad (Associazione musicisti ed artisti dilettanti), associazione senza scopo di lucro, appartenente alla federazione Arci, erano dilettanti in quanto cantavano in pubblico per passione in modo saltuario e non professionale; non erano pertanto soggetti ad alcun obbligo assicurativo. La Cipiesse, contattata dai musicisti dilettanti, metteva a disposizione le proprie attrezzature tecniche, provvedendo altresì, attraverso i propri tecnici, alle operazioni di montaggio, messa a punto e smontaggio degli impianti; la fattura, che riguardava quindi non le prestazioni dei musicisti ma il nolo degli impianti, era emessa nei confronti dell'ente che promuoveva l'iniziativa, effettivo fruitore del servizio, che provvedeva al pagamento.
Si costituiva in giudizio il Servizio Lavoro della Provincia autonoma di Trento, facendo presente in primo luogo che l'opposizione doveva essere trattata e decisa secondo le regole ordinarie (artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981) e non già secondo quelle del rito del lavoro, posto che gli illeciti contestati erano riconducibili alla categoria ex art. 35 comma 3 della medesima legge. Sottolineava che l'attività svolta dall'Amad, in possesso del certificato di agibilità rilasciato dall'Enpals di Milano con esenzione contributiva, in realtà non poteva essere considerato a fini dilettantistici; alcuni dei musicisti avevano ammesso di avere suonato con finalità di lucro e che una quota degli importi percepiti era stata versata all'Amad, mentre le fatture per l'organizzazione degli spettacoli erano state emesse dalla Produzioni Cipiesse. Era quindi la ditta Produzioni Cipiesse il soggetto che di fatto aveva organizzato gli spettacoli, mentre l'iscrizione dei musicisti all'associazione Amad era nient'altro che una copertura al fine di non versare i contributi previdenziali.
Nel corso delle udienze di data 29.5.2001, 4.10.2001 e 6.12.2001 erano sentiti alcuni dei testi indicati dalle parti.
In vista dell'udienza di discussione le difese depositavano memorie illustrative autorizzate.
All'udienza di discussione le parti precisavano le loro conclusioni come segue:
per parte opponente: "annullarsi l'ordinanza-ingiunzione dd. 28.11.2000 n. 86623 della provincia Autonoma di Trento - Servizio Lavoro emessa nei confronti di Santo Bertocchi, in quanto infondata, con vittoria di spese e onorari di causa".
per parte opposta: "respingersi il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto".


Motivi della decisione.

1.- Innanzitutto è il caso di sgomberare il campo da ogni dubbio sul fatto che il presente giudizio è stato radicato nelle forme previste dalle disposizioni contenute nella legge 24.11.1981 n. 689, sezioni I e II del capo primo.
Fin dal decreto di fissazione dell'udienza di discussione, si è infatti espressamente richiamato l'art. 22 della legge predetta, disponendo che la notifica del ricorso fosse effettuata a cura della cancelleria e ordinandosi al dirigente del Servizio lavoro della PAT di depositare in cancelleria, nel termine di rito, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Nel decreto di fissazione dell'udienza si sono quindi riportate le indicazioni stabilite dagli art. 22 e 23 della legge n. 689/1981 per l'avvio di una causa ordinaria di opposizione. Il presente giudizio deve pertanto ritenersi già disciplinato dalle regole ordinarie (ossia da quelle previste in particolare dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689), senza che occorra di conseguenza dar corso al passaggio dal rito speciale a quello ordinario, come richiesto dal Servizio lavoro.
E' d'altra parte risaputo che è alla procedura in concreto seguita dal giudice che occorre avere riguardo al fine di stabilire il mezzo di impugnazione; pertanto, nel caso in cui sia stato applicato l'ordinario rito previsto dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, la sentenza sarà impugnabile con il ricorso per cassazione, ai sensi del cit. art. 23 ultimo comma e non con l'appello, quand'anche a pronunciarla fosse stato il giudice del lavoro.

2. - Nel merito l'opposizione è fondata e deve essere pertanto accolta.
Presupposto imprescindibile perché sia ravvisabile l'obbligo assicurativo presso l'Enpals è il fatto che ci si trovi di fronte a lavoratori dello spettacolo in senso vero e proprio.
L'obbligo assicurativo prescinde quindi dalla natura del rapporto di lavoro, che può essere indifferentemente di natura subordinata oppure di natura autonoma (in questo senso è il consolidato orientamento della Cassazione: Cass. 5.5.1992 n. 5323 e Cass. 14.4.2001 n. 5593).
Prescinde anche dall'esercizio di un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 e ss. c.c. essendo esso stesso stabilito con riferimento ad una nozione di impresa intesa in senso lato.
Invece, come si è detto, lavoratori dello spettacolo in senso tecnico da assicurare obbligatoriamente presso l'Enpals sono soltanto coloro che stabilmente, professionalmente, ancorché in compiti ausiliari, sono impiegati per svolgere attività essenzialmente destinate alla realizzazione di spettacoli, per spettacolo dovendosi intendere non qualsiasi forma di manifestazione con il concorso del pubblico, ma esclusivamente quello che propriamente ha il fine di rappresentare ed interpretare un testo letterario o musicale, con personale abilità degli interpreti, rivolta a provocare il divertimento, inteso in senso culturalmente ampio, degli spettatori (Cass. 22.1.1997 n. 633).
Ai fini dell'iscrizione all'Enpals, la Cassazione considera quindi lavoratori dello spettacolo soltanto coloro che stabilmente e professionalmente sono impiegati per svolgere attività essenzialmente destinate alla realizzazione di spettacoli (nello stesso senso anche Cass. 15.6.1992 n. 7323).

3.- In capo alle persone, nei cui confronti il Servizio lavoro della PAT ha ravvisato un'omissione contributiva, fa invece difetto il requisito della stabilità e della professionalità.
Si tratta infatti di musicisti dilettanti, persone quindi che unicamente per diletto, per coltivare la loro passione per la musica, si offrono occasionalmente per suonare in un locale o nell'ambito di una manifestazione. Si tratta quindi di persone per le quali suonare è un'occupazione saltuaria, svolta a livello amatoriale.
Già il numero delle serate svolte è sintomatico del carattere non professionale dell'attività. In genere si trattava infatti di poche serate al mese; "tre, quattro serate al mese" (teste Amadori); "un paio di serate al mese" (teste Bevilacqua) "poche serate" (testi Scatuzzi e Pagnoni) "poche serate, circa 6 - 7 all'anno" (teste Costaraoss).
Soltanto Graziola e Muraro arrivarono a fare 10 - 12 serate nel corso dell'estate 1997, sembra però soprattutto per i buoni rapporti di conoscenza che intercorrevano tra Graziola e i titolari dell'albergo Lago di Cei, presso il quale gli spettacoli si sono svolti.
Altro indice sintomatico del carattere non professionale dell'attività di intrattenimento musicale è il fatto che tutti quanti avevano un altro lavoro: tra le persone sentite come testimoni, Amadori lavora in una catena di supermercati; Muraro insegna musica; Bevilacqua è occupato come responsabile della manutenzione di una ditta metalmeccanica; Sandri lavora come idraulico; Beberi insegna musica presso l'istituto musicale di lingua italiana della Provincia autonoma di Bolzano; anche Filosi e Zeni insegnano musica. Un'occupazione al di fuori del campo musicale hanno anche le persone che hanno risposto al questionario loro inviato dal Servizio lavoro: alcuni sono operai, altri assicuratori, altri artigiani; altri ancora sono invece pensionati.

4.- E bene facevano ad avere un'altra occupazione, dato che l'attività di musicista non avrebbe permesso loro di vivere. Quando andava bene, infatti, ai musicisti era riconosciuto unicamente un rimborso delle spese; tutti i testi hanno riferito in proposito di piccole somme di denaro: Bevilacqua ha parlato di 50 - 100.000. lire per la benzina e una pizza; Sandri di 50.000. lire per il costo della benzina e del mangiare; Pagnoni ha ricordato che "a volte effettivamente il gestore della serata, di sua iniziativa, ci dava direttamente 100 - 200.000 lire come rimborso spese per pagarci la benzina e per il mangiare se non ci veniva offerto. Usavamo i soldi per pagarci queste spese". Ferrazzini ha pure parlato di un rimborso delle spese, precisando che l'importo dipendeva dalla distanza. Altre volte ai musicisti non era riconosciuto neppure un rimborso delle spese. Scatuzzi ha riferito: "non ho mai percepito né un compenso né un rimborso spese ... a volte mi era offerto di mangiare e nient'altro"; pure Filosi ha escluso di aver mai ricevuto un qualche tipo di rimborso, aggiungendo: "non mi viene neppure dato un rimborso spese. Al limite mi viene offerto da mangiare e null'altro". Di analogo contenuto la deposizione di Federici: "non percepivamo alcun tipo di compenso. Non avevamo neppure un rimborso spese. A volte l'organizzazione della serata ci offriva magari la cena".
Tutti i testimoni hanno affermato di non aver mai ricevuto veri e propri compensi. Tra gli altri così hanno riferito Amadori: "escludo di aver mai percepito compensi" e Bevilacqua: "a noi il gestore del locale non dà neppure una lira". Significativa poi l'espressione usata da Sandri per sottolineare la differenza con altre serate fatte al di fuori del circuito Amad: "L'estate invece suono con un altro gruppo che non c'entra nulla con l'Amad e la Cipiesse; là sì che ricevo dei soldi".

5.- Dalla Cipiesse non erano quindi fatturate le prestazioni dei musicisti: il locale o l'ente che organizzava la manifestazione pagava alla Cipiesse soltanto il nolo dell'attrezzatura. "La Cipiesse fattura a nome del locale nel quale andiamo a suonare ... il locale paga il nolo dell'attrezzatura che ho detto sopra", ossia l'impianto luci, l'impianto voci ecc. (teste Amadori); "il gestore del locale dove suoniamo paga alla Cipiesse l'attrezzatura che usiamo durante la serata, ad es. l'impianto luci e la Cipiesse emette la corrispondente fattura a nome del locale" (teste Bevilacqua); "per il nolo delle attrezzature (impianto audio e luci) ci appoggiavamo alla Cipiesse che fatturava direttamente all'organizzatore della serata" (teste Scatuzzi). Anche Filosi ha parlato di un sistema congegnato allo stesso modo. Di analogo tenore pure la deposizione di Ferrazzini, anche se ha riferito che l'attrezzatura presa a nolo sarebbe stata dell'Amad. Rimane comunque la circostanza (che è poi in definitiva quella che interessa maggiormente) che anche questo teste ha escluso di aver mai avuto rapporti diretti con la ditta Cipiesse. Nel caso in cui i musicisti fossero stati in possesso dell'attrezzatura necessaria, non vi era alcun rapporto diretto tra loro e la Cipiesse (teste Graziola, Beberi). Le discrepanze ravvisabili tra le circostanze riferite da Beberi nel corso degli accertamenti ispettivi e quelle dal medesimo raccontate in udienza non mutano la sostanza delle cose, dato che nulla esclude che la fattura da parte della Produzioni Cipiesse fosse emessa in relazione all'apparecchiatura musicale, ulteriore rispetto a quella propria del Beberi, fornita non dal locale "ma direttamente da Brescia". Per cui in definitiva neppure la deposizione di Beberi si pone in contrasto con l'assunto dell'opponente, per cui la fatturazione riguardava non le prestazioni dei musicisti, ma il nolo dell'attrezzatura.

6. - All'Amad (e non alla produzioni Cipiesse) era inviata una parte delle somme che i musicisti ricevevano dal locale o dall'ente (in genere la quota del 10% oltre all'IVA all'epoca del 19%): l'Amad a sua volta fatturava al locale. Di questo sistema, giustificato dal fatto che i musicisti erano iscritti all'Amad, ha parlato Graziola: "il titolare dell'albergo ci pagava circa 50.000 - 60.000 lire a testa per serata più l'IVA più il 10% per rimborso spese. Io facevo un vaglia postale a nome Amad con l'importo dell'IVA e di questo 10%. Il titolare dell'albergo mi diceva che arrivava dall'Amad la corrispondente fattura"; di un sistema così congegnato ha riferito anche Beberi: "il gestore mi dava circa 200 - 300.000. lire a serata più IVA. Come mi aveva detto di fare l'Amad, spedivo all'Amad con vaglia postale il 10% dell'importo e l'IVA e l'Amad rilasciava fattura a nome del locale".

7.- Equivoca il Servizio lavoro della PAT, laddove nel rapporto n. 7172 del 5.10.1998 (e le considerazioni colà contenute sono poi state trasfuse nell'ordinanza ingiunzione) afferma che l'attività svolta dai musicisti non può considerarsi a fini dilettantistici, in quanto la ditta Produzioni Cipiesse risulta aver operato con finalità di profitto; il volume di attività elevato risultante dalle fatturazioni non erano a carattere occasionale ma erano rese nell'ambito di un'attività imprenditoriale e non dilettantistica.
Si è già detto che dalla Cipiesse non erano fatturate le prestazioni dei musicisti ma soltanto il nolo dell'attrezzatura. Si è anche già detto che l'obbligo assicurativo prescinde dall'esercizio di un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 e ss. c.c. essendo esso stabilito con riferimento ad una nozione di impresa intesa in senso lato (Cass. 17.4.1989 n. 1820 e Cass. 24.6.1992 n. 7768). Non rileva quindi che la ditta Produzioni Cipiesse avesse una struttura imprenditoriale ed esercitasse la sua attività per un fine di lucro o meno; rileva invece il fatto che le prestazioni dei musicisti non erano sicuramente a carattere professionale ed imprenditoriale. Ciò basta, come si è osservato sopra, ad escludere la sussistenza di un obbligo assicurativo presso l'Enpals.
Equivoca il Servizio lavoro della PAT anche sul fatto che alcuni lavoratori almeno non potrebbero essere considerati dilettanti puri e semplici, in quanto insegnanti di musica. Un conto è infatti la bravura del musicista, un conto è il fatto che la persona debba essere considerata dilettante per il fatto di svolgere un'attività di tipo occasionale e non professionale. Quindi un musicista può essere considerato dilettante (nel senso di non professionista, ossia nel senso di persona che non ritrae dalle esibizioni musicali i mezzi per il proprio sostentamento) anche se di provetta abilità.

8.- Si ravvisano giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, tenuto conto del fatto che sulle fatture emesse dalla Produzioni Cipiesse era riportata una causale, in genere quella di "organizzazione spettacolo musicale", talmente generica che poteva trarre in inganno.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento in composizione monocratica quale giudice di primo grado, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, uditi i procuratori delle parti, così statuisce:

accoglie il ricorso;
annulla l'ordinanza ingiunzione di data 28.11.2000 n. 86623 di prot.
dichiara pertanto venuta meno l'efficacia di titolo esecutivo della predetta;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Trento, il 29.4.2002.

Il Giudice Michele Maria Benini

Il Cancelliere C1 Marina Pisetta